Le condotte riparatorie nel grado di legittimità non producono effetti, neanche nella fase transitoria

di Valeria Zeppilli - La riforma del processo penale pubblicata in Gazzetta Ufficiale lo scorso 3 agosto ha introdotto nel codice di procedura penale l'articolo 162-ter che disciplina l'estinzione del reato per condotte riparatorie e si applica ai soli casi di procedibilità a querela soggetta a remissione.

Si tratta, in sostanza, di una causa di estinzione che il giudice a dichiarerà, sentite le parti e la persona offesa e anche a prescindere dal consenso di quest'ultima, laddove l'imputato ripari integralmente il danno tramite restituzione o risarcimento e, ove possibile, elimini le conseguenze dannose o pericolose del reato.

Termine per le condotte riparatorie

La nuova norma subordina l'estinzione alla circostanza che il danno cagionato dal reato sia stato interamente riparato dall'imputato entro il termine massimo della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado. È chiaro, quindi, che una volta che il procedimento sia giunto in Cassazione (ma anche in Corte d'appello) non sarà più possibile riparare la propria condotta e estinguere il reato.

Resta ferma la possibilità per l'imputato di dimostrare di non aver potuto adempiere entro il predetto termine per fatto a lui non addebitabile. In tal caso il giudice, su richiesta, fissa un ulteriore termine per provvedere al pagamento di quanto dovuto a titolo di risarcimento, non superiore a sei mesi.

Si tratta, evidentemente, di una possibilità che non può giungere ad esplicare i suoi effetti sino al grado di legittimità.

Disciplina transitoria

Oltretutto l'estinzione del reato nel terzo grado di giudizio è esclusa anche nel periodo transitorio successivo all'entrata in vigore della riforma.

L'articolo 1, comma 3, della legge numero 103/2017, infatti, dà la possibilità agli imputati di chiedere la fissazione di un termine non superiore a sessanta giorni per provvedere alle restituzioni, al risarcimento o all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato nella prima udienza successiva alla data di entrata in vigore della nuova disposizione.

Tuttavia, resta esclusa la prima udienza del giudizio di legittimità e la Corte di cassazione, per fugare ogni dubbio, non ha mancato di sottolinearlo nelle linee guida interpretative della riforma, recentemente emanate (con riferimento alle quali leggi: "Processo penale: ecco le linee guida della Cassazione sulla riforma").



Valeria Zeppilli

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