Se il sanitario ha assunto l'obbligazione contrattuale direttamente con la paziente, la struttura può essere chiamata a rispondere solo per inadempimento dei doveri che derivano dal contratto di spedalità

di Valeria Zeppilli - Anche successivamente all'entrata in vigore della Legge Gelli, la disciplina della responsabilità sanitaria è oggetto di interpretazioni giurisprudenziali attorno alle quali si annidano contrasti e dibattiti.

Il riferimento va a una sentenza del Tribunale di Verona del 22 giugno scorso, che si è occupata della responsabilità derivante da un intervento di mastoplastica che, tra le varie cose, era stato condotto da un medico che aveva vantato una specializzazione mai conseguita.

Con l'occasione, infatti, il giudice ha esonerato la struttura sanitaria dalla responsabilità per l'operato del chirurgo, posto che la stessa si era limitata a dare ospitalità al medico, dopo che lo stesso aveva preso accordi diretti con la paziente circa l'intervento (e che per ciò è stato chiamato a rispondere a titolo contrattuale).

Responsabilità contrattuale del medico

Andando con ordine, sulla natura eccezionalmente contrattuale della responsabilità del medico la decisione assunta dal Tribunale di Verona non ha suscitato grandi perplessità. Del resto, nel corso del giudizio era stato accertato che il sanitario aveva assunto la sua obbligazione nei confronti della paziente autonomamente e prima dell'accesso nella struttura ove si era poi svolto l'intervento.

Si tratta, quindi, di un caso in cui, utilizzando le parole della legge Gelli, il medico ha agito "nell'adempimento di obbligazione contrattuale assunta con il paziente".

"Salva" la struttura sanitaria

Più perplessità ha suscitato invece tra gli interpreti la decisione del Tribunale di Verona di esonerare la struttura sanitaria da qualsivoglia forma di responsabilità per l'operato del medico.

A tale conclusione, il giudice veneto è giunto ritenendo che, in un caso come questo, nei confronti della struttura avrebbero rilevato esclusivamente gli addebiti inerenti alle prestazioni che la stessa eroga direttamente, con esclusione, quindi, di quella specialistica del trattamento chirurgico.

In altre parole, la struttura poteva essere chiamata a rispondere solo se la paziente avesse lamentato anche l'inadempimento dei doveri che derivano dal contratto di spedalità e degli obblighi latu sensu alberghieri.


Valeria Zeppilli

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