di Lucia Izzo - Arriva l'aggiornamento per gli importi riguardanti il risarcimento del danno biologico c.d. "lieve" derivanti da sinistri conseguenti alla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti.
Si tratta di un aumento dell'1,7% disposto con il decreto del Ministero dello Sviluppo economico dello scorso 17 luglio (qui sotto allegato) che è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, del 23 agosto.
Questo provvedimento potrebbe di fatto rappresentare l'ultimo adeguamento annuale correlato all'inflazione ISTAT dei prezzi al consumo per famiglie di operai e impiegati come stabilito dai precedenti provvedimenti in materia.
Nel frattempo, infatti, è intervenuta la legge sulla concorrenza, n. 124/2017, (per approfondimenti: Ddl concorrenza è legge: le novità per avvocati e assicurazioni) la quale ha di fatto stabilito una completa riscrittura delle tabelle sul danno biologico , seppur senza abnormi modificazioni circa il valore dei singoli punti d'invalidità.
Danno biologico lieve: i nuovi importi da aprile 2017
L'aggiornamento, a decorrere dall'aprile 2017, ha effetto sugli importi indicati nel comma 1 dell'art. 139 del Codice delle assicurazioni private e rideterminati, da ultimo, con il decreto ministeriale 19 luglio 2016.
Le misure sono ora fissate a 803,79 euro per quanto riguarda l'importo relativo al valore del primo punto di invalidità permanente e 46,88 euro per quanto riguarda l'importo relativo a ogni giorno di inabilità assoluta.
Si rammenta, tuttavia, che il nuovo art. 139, come riscritto dalla legge sulla concorrenza, invece, (per approfondimenti: Danno biologico: arriva la tabella unica nazionale) stabilisce che il valore del primo punto sia pari a 795,91 euro, mentre per il danno biologico temporaneo sia liquidato un importo di 39,37 euro per ogni giorno di inabilità assoluta. Anche dalla nuova legge è previsto l'aggiornamento annuale in base agli indici Istat.
D.M. Sviluppo Economico, 17 luglio 2017• Foto: 123rf.com