di Lucia Izzo - È valida la notifica via PEC degli atti processuali anche se il primo tentativo non è andato a buon fine, ma ne sia poi seguito un secondo, senza attendere il provvedimento giudiziale di rinnovazione, avvenuto a distanza di pochi giorni dal primo, entro il tempo pari alla metà dei termini di cui all'art. 325 del codice di procedura civile.
Il caso
È quanto affermato dalla Corte di Cassazione, sesta sezione civile, nell'ordinanza n. 20381/2017 (qui sotto allegata), riguardante una controversia circa un avviso di accertamento che l'Agenzia delle Entrate aveva emesso nei confronti di una società.
L'Agenzia ricorre in Cassazione contro la decisione con cui la CTR competente aveva rigettato il proprio gravame, tuttavia, ancor prima di scandagliare il merito della vicenda, gli Ermellini si fermano a valutare l'eccezione sollevata dalla società controricorrente circa l'inammissibilità del gravame per tardi tardività ex art. 327 c.p.c..
Risulta, infatti, che l'Agenzia delle Entrate ricorrente avesse effettuato una prima notifica, a mezzo PEC, entro il termine di legge per impugnare, che, malgrado "ricevuta di avvenuta consegna", a causa di disfunzioni del server era stata effettuata in forma incompleta, risultando il file allegato, contenente il ricorso per Cassazione, non leggibile.
Appreso l'esito negativo della notifica del ricorso, a sé non imputabile, l'Agenzia ha provveduto, cinque giorni dopo, all'invio di una seconda notifica sempre a mezzo PEC del tutto regolare e completa. Vi è stata dunque una doppia notifica e la prima, tempestiva, deve ritenersi per gli Ermellini "meramente tentata ma non compiuta, cioè, in definitiva, omessa".
Pec: seconda notifica valida se la prima non è andata a buon fine
Pertanto, la rinotifica agli Ermellini appare valida, nonostante sia avvenuta senza attendere un provvedimento giudiziale che autorizzasse la rinnovazione, in ossequio al principio della ragionevole durata del processo: l'Agenzia ha così ripreso il procedimento notificatorio e lo ha completato, a distanza di pochi giorni dalla prima tentata notifica, entro dunque il tempo pari alla metà dei termini di cui all'art. 325 c.p.c., fissato dalle Sezioni Unite nella sentenza n. 14594/2016, così conservando gli effetti collegati alla notifica originaria.
Nel caso in esame l'Agenzia ha ragione anche quanto al merito: l'appello che la CTR aveva considerato inammissibile per difetto dei motivi specifici, risulta invece, secondo la Cassazione, sufficientemente specifico e contenente quella necessaria parte argomentativa che, contrapponendosi alla motivazione della sentenza impugnata, con espressa e motivata censura, mira a incrinarne il fondamento logico giuridico. Accolta l'impugnazione, la sentenza va dunque cassata con rinvio.
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