di Valeria Zeppilli - Per la Corte di cassazione non è possibile addebitare all'infermiera di turno la responsabilità dello shock emorragico riportato da un paziente, per il solo fatto che la stessa, nonostante le lamentele di quest'ultimo, non ha allertato il medico di guardia sul peggioramento delle condizioni di salute del malato.
Come si legge nella sentenza numero 39497/2017 qui sotto allegata, a tal fine è infatti necessaria la prova che, nel cuore della notte, la struttura sanitaria fosse in grado di garantire gli esami di laboratorio necessari a diagnosticare la complicanza emorragica e che, se l'infermiera avesse avvisato il medico, questi avrebbe potuto compiere immediatamente gli interventi utili a impedire l'aggravarsi e il complicarsi della condizione di shock emorragico.
Giudizio controfattuale
Nel caso di specie, nel corso del giudizio non era stata dimostrata nessuna di tali circostanze, né se durante la notte la condizione del paziente fosse ancora reversibile e gli interventi iniziati la mattina seguente potevano essere anticipati.
Mancava, insomma, il "necessario giudizio controfattuale" che per i giudici di legittimità è indispensabile per accertare l'effettiva relazione causale tra la condotta omissiva dell'infermiera e l'evento.
La relativa indagine viene quindi affidata al giudice di rinvio.
Corte di cassazione testo sentenza numero 39497/2017