di Valeria Zeppilli - La morte intrauterina del feto non può essere penalmente addebitata a prescindere alle ostetriche in servizio, ma a tal fine, come emerge dalla sentenza della Corte di cassazione numero 39771/2017 depositata il 31 agosto (qui sotto allegata), è indispensabile la prova che, se fosse stato coinvolto il medico, l'evento sarebbe stato evitato.
La vicenda
Nel caso di specie, le due ostetriche imputate erano state ritenute responsabili dai giudici del merito di aver cagionato per colpa l'interruzione della gravidanza di una donna che era giunta presso la struttura privata ove le stesse operavano lamentando forti dolori. Le donne avevano in realtà eseguito i tracciati cardiotografici nei confronti della paziente e, visti i risultati allarmanti degli stessi, avevano avvisato telefonicamente il medico che assisteva la donna privatamente. Per i giudici del merito, nonostante ciò, le due dovevano ritenersi comunque colpevoli per non aver richiesto e preteso l'intervento del medico di guardia che era in servizio presso la clinica.
La prova del nesso causale
La Cassazione, interessata della vicenda, ha tuttavia posto in evidenza la circostanza che nelle sentenze dei giudici del merito era descritta una situazione dalla quale non emergeva in alcun modo "l'umana razionale certezza dell'effetto salvifico" dell'intervento del medico. Anzi, le stesse raccontano di una condizione patologica estremamente grave e difficilmente governabile.
In assenza di qualsivoglia argomentazione sul positivo superamento della fase di crisi e sulla sopravvivenza del feto in caso di intervento tempestivo e appropriato del medico, manca insomma la necessaria prova del nesso causale.
Il giudice di merito è chiamato quindi a rivalutare i fatti tenendo conto di ciò e senza dimenticare che, con riferimento al personale infermieristico, l'indagine sul nesso di causalità presenta delle peculiarità, evidenti se si considera che, nel caso di specie, le ostetriche non hanno la competenza di scegliere direttamente il parto prematuro ma devono solo porre il medico specialista nella condizione di effettuare la propria opzione.
Corte di cassazione testo sentenza numero 39771/2017