di Valeria Zeppilli - Il 27 aprile scorso il giudice del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Dott. Luca Caputo, ha emanato un'interessante sentenza (qui sotto allegata), destinata a lasciare traccia nel mondo del contenzioso assicurativo.
La vicenda
La vicenda della quale si occupa tale pronuncia riguarda il diniego di indennizzo opposto da una Compagnia di assicurazione a un suo cliente rispetto alla richiesta di attivazione delle garanzie di cui alla polizza assicurativa per danni da incendio della quale l'uomo era titolare.
Per l'assicuratore, tale polizza, che non copriva l'incendio doloso, doveva ritenersi non operativa in quanto i vigili del fuoco intervenuti nell'immediatezza dell'incendio che aveva colpito l'auto dell'assicurato non avevano individuato con certezza la causa dello stesso né avevano escluso che, dietro, ci fossero ignoti che avevano agito con dolo.
L'onere della prova
Il Tribunale, a tal proposito, ha quindi fornito delle interessanti delucidazioni in materia di onere della prova rilevando che parte attrice, avendo provato il fatto storico dell'incendio con la produzione del rapporto redatto dai vigili del fuoco, aveva provato la sussistenza dei presupposti necessari perché sorga l'obbligo di indennizzo in capo alla Compagnia, non omettendo di produrre il contratto e di allegare l'altrui inadempimento.
L'assicuratore, dal canto suo, si era limitato a eccepire di non essere tenuto all'indennizzo in virtù di quanto disposto dalle condizioni generali di polizza (peraltro non prodotte per esteso ma richiamate solo sinteticamente), senza in alcun modo provare (come invece avrebbe dovuto fare) il fattore impeditivo rispetto all'operatività della garanzia.
A tal proposito, per il giudice l'affermazione dei vigili del fuoco in base alla quale non sarebbe da escludere un'eventuale azione dolosa da parte di ignoti costituisce una valutazione, e non una constatazione, peraltro formulata in termini dubitativi. In quanto tale, la stessa non è idonea a provare che l'origine del sinistro sia stata dolosa.
Peraltro, l'attore aveva depositato in giudizio il certificato che attestava l'archiviazione del procedimento penale disposta dal GIP per essere rimasti ignoti gli autori del reato.
Tutti tali elementi confutano la tesi della Compagnia di assicurazione in forza della quale nel caso di specie esisterebbero elementi presuntivi idonei a far ritenere doloso l'incendio: la clausola che esclude l'operatività della polizza, limitando l'efficacia della stessa in casi astrattamente indennizzabili, va del resto interpretata in maniera rigorosa.
La responsabilità aggravata dell'assicurazione
Ma l'aspetto di maggior rilievo della sentenza in commento è rappresentato dalla condanna per responsabilità aggravata ex art. 96, co. 3, c.p.c. che il giudice, posta la possibilità di pronunciarla anche d'ufficio, ha ritenuto di infliggere alla Compagnia per il suo comportamento, caratterizzato da colpa grave.
Innanzitutto, infatti, l'assicuratrice aveva svolto delle difese manifestamente infondate, ponendo alla base della propria tesi degli elementi "davvero troppo "deboli", sotto il profilo giuridico e processuale, per poter giustificare una posizione di ferma resistenza al pagamento, ed anche ad ipotesi conciliative".
Come si legge in sentenza, del resto, l'articolo 24 della Costituzione non pone un diritto di agire o resistere in giudizio ad ogni costo e anche sulla base di posizioni giuridiche palesemente temerarie. Occorre, invece, rispettare sempre i canoni di buona fede e lealtà processuale riconducibili all'articolo 2 della Costituzione ed evitare di resistere rispetto all'altrui pretesa prescindendo da un qualsivoglia fondamento giuridico con il solo fine di ritardare l'accertamento del diritto di chi agisce.
Va quindi assolutamente punito "il comportamento inutilmente defatigatorio tenuto dalla convenuta rispetto alle legittime aspettative di un contraente che stipula una polizza assicurativa nell'auspicio che, nel momento in cui si verificano eventi indennizzabili, la compagnia assicuratrice provveda al relativo indennizzo senza interpretare le circostanze di fatto in maniera solo ad essa favorevole, ossia nel senso di escludere l'operatività della polizza".
Tribunale di Santa Maria Capua Vetere testo sentenza 27 aprile 2017