La disciplina della promozione e della conclusione di contratti di finanziamento e la questione delle carte revolving emesse da soggetti non autorizzati

Avv. Giampaolo Morini - La carta revolving è una carta di credito ricaricabile che dà accesso alle normali funzionalità previste per le carte di credito a saldo ma che non comporta l'addebito delle spese a fine mese. In tal modo, chi ne è in possesso può utilizzare il denaro indipendentemente dal fatto che sul proprio conto corrente vi sia o meno disponibilità di fondi.

Le somme vengono poi restituite all'istituto di credito con rate a cadenza mensile.

Attenzione a chi emette carte revolving

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Bisogna però prestare attenzione a chi emette le carte revolving.

In virtù dell'articolo 3 del d.lgs. n. 374/1999, infatti, l'attività di promozione e la conclusione di contratti di finanziamento è riservata ad agenti in attività finanziaria iscritti ad apposito albo, con la conseguenza che gli esercizi commerciali che si avvalgono dell'ausilio di finanziarie per il credito al consumo non sono (necessariamente) soggetti abilitati.

Con successiva comunicazione del 20 aprile 2010, poi, la Banca d'Italia ha ribadito che gli intermediari finanziari, ai fini della promozione e conclusione di contratti di finanziamento, si devono avvalere degli agenti in attività finanziaria

disciplinati dal D. Lgs. 25.9.1999, n. 374 e dal relativo Regolamento emanato con Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, n. 485 del 13.12.2001. Le richiamate disposizioni prevedono una deroga a tale obbligo solo per la promozione e la conclusione, da parte di fornitori di beni e servizi, di contratti di finanziamento unicamente per l'acquisto di propri beni e servizi sulla base di apposite convenzioni stipulate con intermediari finanziari (credito finalizzato). L'attività di promozione e conclusione di contratti di credito revolving non rientra nella richiamata deroga, poiché tale tipologia di finanziamento non configura un credito finalizzato, e non può pertanto essere affidata a fornitori di beni e servizi, ma soltanto ai richiamati agenti in attività finanziaria.

Carte revolving illegittime

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Tuttavia, da diverse testimonianze è emerso che le carte revolving non sempre sono state emesse da finanziare abilitate e, di conseguenza, risultano nei fatti illegittime: sono molti i consumatori che hanno a disposizione una carta revolving la cui emissione è avvenuta senza il rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo n. 374/1999 e dalla successiva comunicazione della Banca d'Italia.

Come difendersi dall'emissione illegittima delle carte revolving

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La violazione della succitata normativa genera nullità del contratto di credito (revolving) e conseguentemente legittima il titolare della carte, a richiedere la ripetizione ex art. 2033 c.c. degli interessi spese e commissioni restando dovuti i soli interessi ex art. 1284 c. 3 c.c.


Avv. Giampaolo Morini

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[1] Provvedimento dell'AGCM n. 19621 del 12 marzo 2009


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