La Prima Sezione Civile della Corte di Cassazione (Sent. n. 15348/2005) ha stabilito che è legittima l'utilizzazione di apparecchiature automatiche di rilevamento della velocità anche se operanti senza la presenza di organi della polizia stradale. La Corte ha precisato che "quando la violazione del codice della strada viene accertata mediante dispositivi di controllo, l'accertamento è un atto dall'organo di polizia stradale del tutto distinto dalla mera registrazione analogica o digitale ovvero dalla correlata documentazione fotografica o video del fatto che integra la violazione esso consiste nella lettura da parte degli organi di polizia del supporto sul quale i dati sono registrati dall'apparecchiatura di controllo. In questo senso già Cass. 9 maggio 2002, n. 6634 ha chiarito che nelle ipotesi di accertamento dell'infrazione a mezzo dell'autovelox alla macchina è delegato solo il rilevamento dei dati da porre a fondamento dalla contestazione dell'illecito mentre l'attività amministrativa, consistente nella redazione dal verbale contenente i dati desunti dalla macchina è eseguita dall'organo accertatore". Infine i Giudici del Palazzaccio hanno precisato che "nessuna disposizione dal codice della strada escluda tale possibilità. In senso contrario non si può richiamare il disposto dell'art. 12 c.d.s. (in questo senso, invece, Cass. n. 2952/1998 cit.), che si limita ad individuare gli organi cui è affidato l'espletamento dai servizi di polizia stradale" e che "in conclusione, oltre alla necessità, nel senso sopra chiarito, della gestione diretta e della disponibilità da parte degli organi di polizia stradale, prima del d.l. 121/2002 e della novella del 2003 (art. 4 del d.l. 151/2003) l'unico limite posto dal codice della strada e dal suo regolamento di esecuzione alla possibilità di utilizzare dispositivi operanti senza la presenza degli organi dipolizia della strada "per l'accertamento e il rilevamento automatico delle violazioni alle norme di circolazione (art. 45, sesto comma, c.d.s.), ivi compresi i dispositivi per il rilevamento della velocità, è rappresentato dalla necessità che tali dispositivi sianomologati ed approvati (art. 45 cit. e art. 192 rag.)".
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