di Lucia Izzo - Risarcisce il figlio per il pregiudizio patito a causa della perdita del genitore, il padre che ha rifiutato ogni contatto con il figlio disabile. La totale "deprivazione della figura paterna" costa al genitore 100mila euro, somma che ripaga la sofferenza subita dal minore e viene equitativamente determinata in base alle Tabelle milanesi per la liquidazione del danno non patrimoniale per perdita del rapporto parentale.
Lo ha stabilito il Tribunale di Milano, sezione decima, nella sentenza n. 2938/2017 (qui sotto allegata) su domanda della madre che agisce anche in qualità di amministratrice di sostegno del figlio disabile, affetto da una grave paralisi celebrarle.
La donna cita in giudizio il padre del ragazzo per ottenere l'adempimento degli obblighi di mantenimento e sentirlo condannare al rimborso delle spese sostenute dalla nascita del ragazzo (1982) alla data del primo versamento ricevuto (settembre 2012), nonché al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale patiti dal ragazzo a causa della totale assenza della figura paterna.
Il Tribunale riconosce che alla madre spetta la somma di 60mila euro per il mantenimento, nonchè 25mila euro per le spese sanitarie che aveva sostenuto per far fronte alla patologia di cui soffriva il figlio.
Risarcimento al figlio per deprivazione della figura paterna
Quanto alla domanda di risarcimento per la privazione del rapporto genitoriale, il Tribunale chiarisce ai fini di una corretta, sana ed equilibrata maturazione del bambino è imprescindibile la presenza di entrambe le figure parentali.
Nel caso di specie è risultato che il convenuto, pur avendo provveduto a riconoscere il figlio naturale, lo abbia da sempre rifiutato, non solo omettendo completamente di contribuire al suo mantenimento, ma soprattutto rifiutando di vederlo, se non in due sole occasioni, e di prendersi cura dello stesso.
La violazione degli obblighi di assistenza morale, di educazione e di cura dei figli, ancor più significativa e pregnante nel caso in esame alla luce delle gravi disabilità di cui è affetto il giovane, rappresenta un illecito civile certamente riconducibile nelle previsioni dell'art. 2043 del codice civile.
A prescindere dalla astratta riconducibilità della condotta del convenuto al reato di cui all'art. 570 comma primo c.p., per i giudici il comportamento paterno ha certamente influito negativamente sullo sviluppo psichico del ragazzo, già duramente messo alla prova dalla sua infermità somatosensoriale connatale.
Come accertato dal collegio peritale, nonostante le problematiche legate alla sua disabilità, il giovane ha una sensibilità emotiva particolarmente sviluppata che gli ha fatto percepire la totale assenza del padre in modo ancor più acuto e pregante rispetto a soggetti privi delle descritte disabilità.
La condotta paterna, caratterizzata dal rifiuto di ogni approccio e contatto con il figlio disabile, particolarmente odioso in quanto motivato proprio dalla sua disabilità, configura un illecito e rappresenta certamente una perdita per il figlio che ha segnato la sua vita incidendo significativamente sulla sua delicata identità personale e che non può essere certamente compensata dalla presenza dell'altro genitore o dei parenti prossimi e nemmeno compensata dal sostegno economico.
Essendo la famiglia l'ambiente primario in cui i singoli si costruiscono come adulti e come persone, prosegue il provvedimento, la descritta situazione soggettiva ha senza dubbio un rango primario e come tale suscettibile di ristoro anche non patrimoniale in caso di lesione, interessando situazioni di rilievo costituzionale.
Quindi all'attrice, quale amministratrice di sostegno del figlio, va riconosciuto senza dubbio il risarcimento del danno patito da quest'ultimo in conseguenza dell'assenza del genitore.
La liquidazione di questo sfugge a precise quantificazioni monetarie e pertanto deve essere necessariamente liquidata in via equitativa ex art. 1226 c.c. facendo riferimento alle Tabelle di liquidazione del danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale redatte dall'Osservatorio di Milano per la liquidazione del danno in sede civile.
Tuttavia, nel caso di specie l'importo deve essere rideterminato, non essendoci un decesso della figura genitoriale e quindi una perdita definitiva della figura, nella somma di euro 100mila.
Tribunale di Milano, sent. 2938/2017