La tutela del consumatore: diritti, educazione, informazione e pubblicità. Ambito di applicazione divieti e sanzioni del codice del consumo

Dott.ssa Zaira Niaty - Tutti i cittadini indistintamente si ritrovano inevitabilmente, ad avere lo status di consumatori ed utenti.

Per questo, la materia di diritto del consumo è regolamentata da una disciplina speciale nell'ambito del diritto civile, dove vi sono diversi riferimenti normativi, i quali fungono da fonte della materia stessa tra cui il D.ls. 6 settembre 2005, n. 206 - Codice del consumo.

I diritti fondamentali dei consumatori

Ai consumatori e agli utenti, - come ogni soggetto tutelabile dalla legge, in quanto per definizione sono le persone fisiche che agiscono per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta, - sono riconosciuti e garantiti dei diritti e degli interessi individuali e collettivi attraverso i quali tali azioni di promozione delle tutele avvengono sia in sede nazionale che locale, anche in forma collettiva e associativa.

Qui di seguito si riporta l'elencazione dei diritti fondamentali affermati nell' art. 2 Cod. del cons.:

1. tutela della salute;

2. sicurezza e alla qualità dei prodotti e dei servizi;

3. adeguata informazione e ad una corretta pubblicità;

4. educazione al consumo;

5. correttezza, alla trasparenza ed all' equità nei rapporti contrattuali;

6. promozione e allo sviluppo dell' associazionismo libero, volontario e democratico tra i consumatori e gli utenti;

7. erogazione di servizi pubblici secondo standard di qualità e di efficienza .

In combinazione con tali diritti sono contemplate tre fondamentali attività a difesa e a sostegno dei consumatori e degli utenti quali l'educazione (art. 4), l' informazione (art. 5) e la pubblicità (art.6).

Consumatori: educazione, informazione e pubblicità

- L'educazione del consumatore (art. 4 - Codice del Consumo)

Essa è orientata come enuncia la norma, a favorire la consapevolezza dei consumatori sui loro diritti e interessi, sullo sviluppo dei rapporti associativi, la partecipazione ai procedimenti amministrativi, nonché la rappresentanza negli organismi esponenziali.

Ed è bene evidenziare che tutte le attività destinate all' educazione dei consumatori, svolte dai soggetti pubblici o privati, non hanno finalità promozionale e sono dirette ad esplicare le caratteristiche di beni e servizi e a rendere chiaramente percepibili benefici e costi conseguenti alla loro scelta; prendono, inoltre in particolare considerazione le categorie di consumatori maggiormente vulnerabili.

- L'informazione ai consumatori (art. 5 - Codice del Consumo)

Costituiscono contenuto essenziale degli obblighi informativi, la sicurezza, la composizione, la qualità dei prodotti e dei servizi.

Altresì, le informazioni al consumatore, da chiunque provengano, devono essere adeguate alla tecnica di comunicazione impiegata ed espresse in modo chiaro e comprensibile, tenuto anche conto delle modalità di conclusione del contratto o delle caratteristiche, tenuto anche conto delle modalità di conclusione del contratto o delle caratteristiche del settore, tali da assicurare la consapevolezza del consumatore.

- L'indicazione dei prodotti (art. 6 - Codice del Consumo)

I prodotti o le confezioni dei prodotti destinati al consumatore, commercializzati sul territorio nazionale, devono avere un contenuto minimo delle informazioni che devono essere chiaramente visibili e leggibili.

Devono pertanto contenere:

1. la denominazione legale o merceologica del prodotto;

2. il nome o la ragione sociale o marchio e la sede legale del produttore o di un importatore stabilito nell' Unione Europea;

3. il Paese di origine se situato fuori dall' Unione Europea;

4. l' eventuale presenza di materiali o sostanze che possono arrecare danno all' uomo, alle cose o all' ambiente;

5. i materiali impiegati ed ai metodi di lavorazione ove questi siano determinanti per la qualità o le caratteristiche merceologiche del prodotto;

6. le istruzioni, le eventuali precauzioni e la destinazione d'uso, ove utili ai fini di fruizione e sicurezza del prodotto*.

Ovviamente ai sensi dell' art. 7 del Cod. del Consumo, le indicazioni suddette, devono figurare sulle confezioni op sulle etichette dei prodotti nel momento in cui sono posti in vendita al consumatore mentre, le indicazioni relative al punto 6*) le istruzioni, le eventuali precauzioni e la destinazione d'uso, ove utili ai fini di fruizione e sicurezza del prodotto, possono essere riportate, anziché sulle confezioni o sulle etichette dei prodotti, su altra documentazione illustrativa che viene fornita in accompagnamento dei prodotti stessi.

- Ambito di applicazione (art. 8 e ss.- Cod. del Cons.)

Come riferimento normativo del presente capo relativo all' indicazione dei prezzi, ai sensi dell' art. 8 del Cod. del Cons. sono esclusi dall' applicazione i prodotti oggetto di specifiche disposizioni contenute in direttive o in altre disposizioni comunitarie e nelle relative norme nazionali di recepimento. Invece, per i prodotti oggetto di disposizioni nazionali in materia di informazione del consumatore , le norme del presente capo si applicano per gli aspetti non disciplinati.

Tutte le informazioni destinate ai consumatori e agli utenti devono essere rese almeno in lingua italiana e sono consentite indicazioni che utilizzino espressioni non in lingua italiana divenute di uso comune (art. 9 cod. del consumo).

E' vietato il commercio sul territorio nazionale di qualsiasi prodotto o confezione di prodotto che non riporti, in forme chiaramente visibili e leggibili, le indicazioni del contenuto minimo delle indicazioni, art. 6, delle modalità di indicazione art. 7 e delle indicazioni in lingua italiana art. 9 del Cod. del Cons.

Stante quanto sopra rappresentato, fatto salvo per quanto il fatto costituisca reato, per quanto attiene alle responsabilità del produttore, ai contravventori al divieto di cui sopra, si applica una sanzione amministrativa da 516 euro a 25.823 euro. La misura della sanzione è determinata, in ogni numero delle unità poste in vendita.

- Le sanzioni

Le sanzioni, sono applicate ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Fermo restando quanto previsto in ordine ai poteri di accertamento degli ufficiali e degli agenti di polizia giudiziaria dall' articolo 13 della predetta legge 24 novembre 1981, n. 689, all' accertamento delle violazioni provvedono d'ufficio o su denunzia, gli organi di polizia amministrativa. Il rapporto previsto dall' art. 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, è presentato all' ufficio della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura della provincia in cui vi è la residenza o la sede legale del professionista.

Dott.ssa Zaira Niaty

esperta in diritto della tutela degli utenti e dei consumatori presso delegazione del Movimento Difesa del Cittadino

Per pareri e consulenze legali in materia scrivere a:

infostudiolegals@libero.it


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