Quando ne ricorrono i presupposti secondo la Cassazione

di Manuele Merlo Serventi - In alcuni testamenti può capitare a volte che un soggetto sia stato designato dal testatore erede di uno specifico immobile e che null'altro sia stato disposto in relazione agli altri beni immobili componenti l'asse ereditario nonostante sia certa la loro esistenza.

Stando così la situazione, al beneficiario di questa designazione " sui generis" può sorgere il legittimo dubbio se in suo favore sia stato istituito un legato oppure sia stato creato erede in relazione anche a tutti gli altri beni presenti nel patrimonio del de cuius esistenti ma non menzionati nel testamento.

Istituzione di eredità ex re certa: disciplina e presupposti

Per risolvere tali incertezze è necessario rifarsi al disposto dell'art. 588, co. 2, c.c. per il quale "l'indicazione di beni determinati o di un complesso di beni non esclude che la disposizione sia a titolo universale, quando risulta che il testatore ha inteso assegnare quei beni come una quota del patrimonio".

Disposizione che la giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione ritiene sia in grado di far guadagnare la qualifica di erede al soggetto designato dal testatore quale beneficiario di un ben determinato immobile quando sussistano determinate condizioni.

Condizioni di ordine oggettivo e soggettivo date, per esempio, dalla consistenza e dalla tipologia del patrimonio del de cuius, nonché dalle particolari volontà del testatore dai termini da questi utilizzati nel testamento (Cass. Civ. n. 4312/2016 ed altre).

Si avrà pertanto un'istituzione di erede ex art. 588, co. 2, c.c., secondo la giurisprudenza citata, quando il testatore ha indicato il beneficiario del solo bene immobile menzionato col titolo di "erede" ed il suo patrimonio era formato prevalentemente da altri immobili.

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