di Lucia Izzo - Con la rivoluzionaria sentenza n. 11504/2017 (per approfondimenti: Divorzio: la Cassazione dice addio al tenore di vita. Ecco le motivazioni), la Corte di Cassazione ha aperto un nuovo capitolo in tema di riconoscimento e determinazione del diritto all'assegno divorzile.
Divorzio: tenore di vita, addio?
Gli Ermellini, con la summenzionata pronuncia, hanno di fatto sancito l'abbandono del criterio del tenore di vita goduto in costanza di matrimonio come parametro per il riconoscimento dell'assegno all'ex in sede di divorzio. All'uopo, dovrà invece essere dimostrata la mancanza di indipendenza o autosufficienza economica (per approfondimenti: Divorzio: chi vuole l'assegno deve provare di non potersi mantenere).
La portata della pronuncia della Cassazione, tuttavia, appare circoscritta al solo divorzio e non applicabile, invece, in sede di separazione. Una scelta confermata già in un precedente provvedimento (sentenza n. 12196/2017) in cui Palazzo Cavour aveva precisato che tra divorzio e separazione sussiste una differenza fondamentale, poichè la seconda, a differenza del primo, "non elide, anzi presuppone, la permanenza del vincolo coniugale".
Situazione totalmente diversa, non incompatibile con un dovere di assistenza materiale, rispetto a quella che si riscontra in caso di solidarietà post-coniugale, quando il vincolo esistente tra i coniugi risulta integralmente deteriorato (per approfondimenti: Addio al tenore di vita solo per il divorzio ma non per la separazione).
Cassazione: resta il tenore di vita in caso di separazione
Tale ricostruzione appare confermata dalla recente ordinanza n. 21082/2017 (qui sotto allegata), con cui la Corte di Cassazione ha ritenuto legittima la maggiorazione dell'assegno di mantenimento riconosciuto a una donna in sede di separazione.
L'aumento, secondo i giudici di seconde cure, è apparso giustificato stante la notevole sproporzione esistente tra le condizioni economiche della donna e dell'ex marito: una discrepanza tale da non consentirle di mantenere il medesimo tenore reso possibile durante il matrimonio grazie all'attività lavorativa dell'uomo che poteva, invece, contare su una notevole disponibilità finanziaria grazie alle rilevanti entrate e alle proprietà immobiliari.
Secondo il Collegio, appare dettagliata, ampia e completa la motivazione della Corte d'Appello riguardante le condizioni reddituale e patrimoniali delle parti, rilevata dai molteplici elementi istruttori, e la conclusione che la ex non fosse più in grado di mantenere il tenore di vita goduto durante il coniugo con le sole entrate personali.
D'altronde, spiega la Corte, per la determinazione del quantum dell'assegno di mantenimento la valutazione delle condizioni economiche delle parti non richiede necessariamente l'accertamento dei redditi nel loro esatto ammontare, essendo sufficiente un'attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali dei coniugi.
Cass., VI sez. civ., ord. 21082/2017• Foto: 123rf.com