di Valeria Zeppilli - La madre inadeguata e che cerca continuamente di screditare il padre agli occhi della figlia sino a determinare nella piccola una sindrome di alienazione parentale perde l'affidamento della minore, che resta esclusivamente al papà.
Una simile decisione, già presa dalla Corte d'appello di Napoli, è stata confermata anche dalla Corte di cassazione, con ordinanza numero 21215/2017 del 13 settembre (qui sotto allegata), che tuttavia non si è espressa esplicitamente sulla PAS.
I giudici di legittimità, infatti, hanno ritenuto che le carenze della madre fossero sufficienti a giustificare la scelta di disporre l'affidamento esclusivo della minore al padre, mentre l'allegazione in Cassazione di un mero dissenso scientifico non inerente a un vizio del processo logico, si traduce in una domanda di revisione nel merito del convincimento del giudice e, in quanto tale, è inammissibile.
Contestazione della CTU in Cassazione
Con l'occasione la Corte ha anche ricordato che chi intende infirmare in Cassazione sotto il profilo della insufficienza argomentativa la motivazione di una sentenza che recepisce le conclusioni di una CTU della quale il giudice ha ritenuto di condividere il merito deve, innanzitutto, allegare di aver rivolto critiche alla consulenza dinanzi al giudice a quo.
Inoltre, deve anche trascriverne nel ricorso i punti salienti al fine di permettere alla Corte di cassazione di valutare i termini di decisività e rilevanza della questione.
Inadeguatezza della madre
A fronte delle esplicite censure della ricorrente in merito al riferimento fatto dalla Corte d'appello alla diagnosi di "PAS", la Cassazione ha precisato che la questione non riguarda la ricorrenza o meno di una patologia, quanto piuttosto "l'adeguatezza di una madre a svolgere il proprio ruolo nei confronti di una figlia minore che si trova in grave difficoltà, avrebbe bisogno del sostegno di entrambi i genitori, ma non riceve la collaborazione di cui ha bisogno dalla madre". Le univoche risultanze di causa hanno confermato tale quadro e, che si tratti di PAS o no, l'affidamento esclusivo al padre deve essere confermato.
Corte di cassazione testo ordinanza numero 21215/2017