di Lucia Izzo - Corretto l'addebito della separazione per chi pratica "mobbing familiare" nei confronti del coniuge, con vessazioni tali da costringere il partner ad abbandonare la casa coniugale, comportamento che rileva come conseguenza della condotta colpevole dell'altro.
Tanto si evince da quanto stabilito nell'ordinanza n. 21296/2017 (qui sotto allegata) depositata dalla sesta sezione civile della Corte di Cassazione.
Protagonisti della vicenda sottoposta al giudizio degli Ermellini sono due coniugi, genitori di due ragazze (una minorenne e una maggiorenne), nei confronti dei quali è intervenuta separazione personale, con addebito al marito.
L'addebito era stato pronunciato a causa del comportamento persecutorio, rientrante nel c.d. mobbing familiare, posto in essere dall'uomo nei confronti della moglie, tanto da aver reso nel tempo reso intollerabile la convivenza e costretto la donna ad abbandonare la casa familiare.
Atti vessatori che, in sede di merito, i giudici ritengono dimostrati, a differenza delle condotte della moglie che, secondo il marito, sarebbero state contrarie ai doveri nascenti dal matrimonio.
Inutile per l'ex marito contestare in Cassazione la diagnosi "molto superficiale e contraddittoria dei fatti esaminati" compiuta dai giudici merito, ritenendo che l'addebito sia basato su fatti e circostanze successivi alla rottura del rapporto matrimoniale, quindi indipendenti rispetto all'origine della crisi coniugale.
Addebito della separazione al marito per "mobbing familiare"
Per la Cassazione, invece, il giudice d'appello ha esaurientemente argomentato in ordine alla condotta colpevole dell'uomo e alla sua efficacia causale nel determinarsi della crisi del rapporto coniugale e anche quanto alla consumazione nel tempo della predetta condotta che aveva costretto la donna ad allontanarsi al domicilio coniugale.
Per i giudici, dunque, tale allontanamento non può essere contestato alla moglie come contributivo alla crisi coniugale, in quanto questa doveva ritenersi già in corso, tanto da aver provocato una reazione (l'allontanamento) dovuta alla condotta colpevole del marito che aveva determinato l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Appaiono, pertanto, inammissibili le censure dell'uomo che tendono a un riesame e a una rivalutazione dei fatti sottratta al sindacato del giudice di legittimità, apprezzamento istituzionalmente riservato al giudice di merito e non censurato in Cassazione in presenza di una motivazione congrua e logica.