di Valeria Zeppilli - Il giudice, nel procedere alla personalizzazione del danno non patrimoniale, non può apprezzare delle circostanze che sono individuate genericamente e sono solo asseritamente personalizzanti, senza valutarle in maniera analitica né valorizzare i loro profili di concreta riferibilità e inerenza all'esperienza di vita effettiva del danneggiato.
Cassazione: inammissibile la duplicazione risarcitoria
Per la Corte di cassazione, infatti, se si procede a una personalizzazione del danno non patrimoniale richiamando voci che potrebbero riferirsi astrattamente a qualsiasi soggetto che fosse incorso ordinariamente nelle medesime conseguenze lesive, si porrebbe in essere una duplicazione risarcitoria, inammissibile.
Tale conclusione emerge dalla sentenza numero 21939/2017 qui sotto allegata, con la quale i giudici hanno accolto il ricorso di una Compagnia di assicurazione avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva aumentato il risarcimento del danno subito da un uomo a seguito di un incidente d'auto ricorrendo al meccanismo della personalizzazione ma facendo riferimento generico a una serie di circostanze che tutti astrattamente potrebbero subire dopo un incidente, senza tuttavia motivare più nel dettaglio la sua decisione.
Danno non patrimoniale: le circostanze concrete vanno valorizzate
Per la Cassazione, infatti, il giudice che ricorre al meccanismo della personalizzazione deve valorizzare "dandone espressamente conto in motivazione in coerenza alle risultanze argomentative e probatorie obiettivamente emerse ad esito del dibattito processuale" le circostanze di fatto specifiche e peculiari che "valgano a superare le conseguenze 'ordinarie' già previste e compensate dalla liquidazione forfettizzata del danno non patrimoniale assicurata dalle previsioni tabellari".
In difetto di tale approfondimento, come nel caso di specie, il giudice non può che tornare sulla propria posizione.
Corte di cassazione testo sentenza numero 21939/2017• Foto: 123rf.com