di Redazione - Ai sensi dell'art. 458 del codice civile è nulla qualsiasi convenzione o accordo con cui si dispone della propria successione. Del pari, è nullo qualsiasi atto con cui si dispone dei diritti che possono spettare su una successione non ancora aperta o si rinunzia ai medesimi.
Pertanto, secondo la norma, novellata dalla l. n. 55/2006, non è possibile stipulare convenzioni con cui un soggetto in vita disciplini la propria successione ovvero disponga di un'eredità altrui.
La ratio del divieto dei patti successori
Il codice civile vieta tali convenzioni in quanto realizzate in violazione della norma secondo cui l'eredità si devolve per legge o per testamento.
Con tale disposizione, il legislatore ha inteso circoscrivere le modalità di vocazione ereditaria a quelle testamentaria e legittima, escludendo la fonte convenzionale.
Sul divieto di patti successori hanno avuto modo di intervenire sia la dottrina che la giurisprudenza. Per gli interpreti è ormai pacifico che la ratio del divieto sia da rinvenire nel giudizio di "disvalore" dell'ordinamento e nella ripugnanza sociale verso atti diretti a speculare sull'eredità di un soggetto ancora vivente (cfr. Zabban-Pellegrino-Delfini, Delle successioni, artt. 456-408, Commentario al codice civile, Milano, 1993).
Quanto alla giurisprudenza in materia, è da ricordare la storica sentenza n. 12906/1995, con la quale la Cassazione ha definito il divieto quale "limite eccezionale all'autonomia privata non suscettibile di applicazione analogica piuttosto che come un principio generale". Non solo.
Con la medesima pronuncia la Corte ha indicato i presupposti necessari affinchè un accordo possa essere qualificato come patto successorio.
Nello specifico, secondo la S.C. (cfr. ex multis, Cass. n. 1683/1995; si hanno patti successori alla ricorrenza dei seguenti presupposti:
- se il vincolo giuridico creato ha la specifica finalità di costituire, modificare, trasmettere o estinguere diritti concernenti una successione non ancora aperta;
- se i diritti o la cosa formanti oggetto dell'accordo siano stati ritenuti dalle parti come entità comprese nella successione futura;
- se i contraenti hanno voluto in tutto o in parte provvedere alla loro successione privandosi dello ius poenitendi;
- se hanno contrattato o stipulato quali aventi diritto alla successione stessa;
- se, infine, l'assetto negoziale convenuto sia previsto abbia luogo mortis causa.
Le categorie di patti successori
Gli accordi privi di efficacia ex art. 458 c.c. possono essere di tre categorie:
- Patti istitutivi o costitutiviSi tratta degli accordi con cui il soggetto dispone in vita della propria successione a favore di una determinata persona;
- Patti dispositivi o pacta corvina
Si tratta dei patti attraverso i quali un soggetto dispone di diritti che possono pervenire da una eredità non ancora aperta;
- Patti rinunciativi o abdicativi
Si tratta degli accordi con cui si rinuncia a diritti derivanti da successioni non ancora aperte.
La deroga relativa al patto di famiglia
Unica deroga al divieto dei patti successori, contemplata dallo stesso art. 458 c.c., è prevista dall'art. 768 e seguenti del codice civile relativa al patto di famiglia, contratto in forza del quale l'imprenditore può trasferire, in tutto o in parte, la propria azienda ovvero quote di partecipazioni ad uno o più discendenti.
La giurisprudenza in materia di patti successori
Configura patto successorio, vietato dall'art. 458 c.c., l'accordo col quale i contraenti si attribuiscono le quote di proprietà di un immobile oggetto dell'altrui futura successione "mortis causa", pattuendo di rimanere in comunione ex art. 1111, 2° comma, c.c.
(Cass. Civ., sez. II, n. 14566/2016)
Ai fini della configurazione della violazione del divieto di patti successori, la rinuncia ai diritti spettanti ad un soggetto in qualità di legittimario deve essere espressa in modo non equivoco. Per cui, non vi è rinuncia se con scrittura privata venga determinato tra gli eredi il conguaglio ritenuto dovuto e riferito al valore di beni trasferiti ai figli dalla madre quando la stessa era ancora in vita e non per il tempo della successione (futura).
(Cass. Civ., sez. II, n. 24291/2015)
Il divieto ex art. 458 c.c. colpisce qualsiasi convenzione che abbia ad oggetto la costituzione, modificazione, trasmissione o estinzione di diritti legati ad una successione non ancora aperta, convenzione per effetto della quale il titolare di tali diritti si obblighi a disporre per testamento dei propri beni in un determinato modo. Il legislatore vuole che ogni soggetto sia libero di disporre dei propri beni fino al momento della morte, senza essere vincolato a disporne in un determinato modo quale controprestazione dovuta per effetto di un patto negoziale.
(App. Lecce, sez. I, n. 468/2015)
Configurano patto successorio sia le convenzioni aventi ad oggetto una vera istituzione di erede rivestita della forma contrattuale, sia quelle che hanno ad oggetto la costituzione, trasmissione o estinzione di diritti relativi ad una successione non ancora aperta, tali da far sorgere un "vinculum iuris" di cui la disposizione ereditaria rappresenti l'adempimento.
(Cass. Civ., n. 24450/2009)
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