Avv. Giampaolo Morini - I tributi locali si prescrivono, ai sensi dell'art. 2948 n. 4 c.c., nel termine di cinque anni dal giorno in cui il tributo è dovuto o dal giorno dell'ultimo atto interruttivo tempestivamente notificato al contribuente.
L'applicabilità del termine breve al tributo locale è stata affermata dalla Cassazione con sentenza del 23 febbraio 2010 che ha sostenuto che i tributi locali, diversamente da quelli erariali, sono prestazioni periodiche e dunque, rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 2948 n. 4 del Codice civile.
Ad esempio, i tributi locali come la tassa per lo smaltimento rifiuti, per l'occupazione di suolo pubblico, per concessione di passo carrabile, contributi di bonifica,a parere della Corte - sono "elementi strutturali di un rapporto sinallagmatico caratterizzati da una 'causa debendi' di tipo continuativo suscettibile di adempimento solo con decorso del tempo in relazione alla quale l'utente è tenuto ad una erogazione periodica, dipendente dal prolungarsi sul piano temporale della prestazione erogata dall'ente impositore, o dal beneficio dallo stesso concesso"[1].
La prescrizione delle sanzioni amministrative
Le sanzioni amministrative, come quelle previste dal codice della strada, si prescrivono in 5 anni dall'accertamento dell'infrazione come ha avuto modo di chiarire la corte di Cassazione con Sentenza 16203/05:
l'art. 17, d.p.r. n. 602/73 (come sostituito dall'art. 6, d.lgs. n. 46/99), che, in tema di riscossione delle imposte dirette sul reddito, fissa un termine di decadenza per l'iscrizione a ruolo dei crediti tributari, non può trovare applicazione nella materia della riscossione dei proventi delle sanzioni amministrative, rispetto alla quale gli effetti del decorso del tempo sono disciplinati in via generale dall'art. 28 della legge n. 689 del 1981
e, con specifico riferimento alle sanzioni conseguenti ad infrazioni stradali, dall'art. 209, cod. strad., i quali non prevedono alcuna decadenza, ma soltanto la riscossione nel termine prescrizionale di cinque anni[2] .
Peraltro l'art. 28 Legge - 24/11/1981, n.689 - Gazzetta Uff. 30/11/1981, n.329, stabilisce testualmente: Il diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni indicate dalla presente legge si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione. L'interruzione della prescrizione è regolata dalle norme del codice civile.
La disciplina appena richiamata riguarda le sanzioni amnistrative irrogate dalla polizia municipale, per quanto riguarda invece quelle irrogate dal Polizia stradale, Provinciale e Carabinieri il termine di prescrizione per riscuotere i proventi delle sanzioni amministrative da illecito stradale è stabilito dall'articolo 209 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992 numero 285 (Codice della Strada) che stabilisce
La prescrizione del diritto a riscuotere le somme dovute a titolo di sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni previste dal presente codice è regolata dall'art. 28 della legge 24 novembre 1981, n. 689.
Quest'ultima norma, a sua volta stabilisce che il diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni indicate dalla presente legge si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione. L'interruzione della prescrizione è regolata dalle norme del codice civile.
Le decadenze relative ai tributi locali
Innanzitutto, gli enti locali, relativamente ai tributi di propria competenza, procedono alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato.
Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati.
Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni.
L'articolo 4 dell'O.P.C.M. 12 novembre 2009, n. 3820, prevede, in deroga all'art. 1, commi 161,163 e 171 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, i termini di prescrizione o decadenza, relativi all'esercizio delle funzioni di liquidazione, controllo, accertamento e riscossione delle entrate tributarie svolte dagli enti locali ricompresi nel cratere individuato con i decreti del commissario delegato n. 3/2009 e n. 11/2009 o dai relativi affidatari del servizio di accertamento e/o riscossione operanti nel medesimo territorio, la cui scadenza e' compresa nel periodo tra il 6 aprile 2009 ed il 31 dicembre 2009, sono prorogati al 31 dicembre 2010.
La stessa proroga si estende alle entrate extratributarie sostitutive dei relativi tributi, nonché all'attività di interpello. Sono altresì sospesi per lo stesso periodo tutti i termini processuali relativi a dette entrate tributarie ed extratributarie.
Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati; se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale.
Gli avvisi devono contenere, altresì, l'indicazione dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato, del responsabile del procedimento, dell'organo o dell'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela, delle modalità, del termine e dell'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere, nonché il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento.
Gli avvisi sono sottoscritti dal funzionario designato dall'ente locale per la gestione del tributo.
Nel caso di riscossione coattiva dei tributi locali il relativo titolo esecutivo deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo, mentre il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. L'ente locale provvede ad effettuare il rimborso entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.
La misura annua degli interessi è determinata, da ciascun ente impositore, nei limiti di tre punti percentuali di differenza rispetto al tasso di interesse legale.
Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili. Interessi nella stessa misura spettano al contribuente per le somme ad esso dovute a decorrere dalla data dell'eseguito versamento (art. 1 c. 165 L.F. 2007).
In mancanza di un atto di accertamento il termine di decadenza coincide con la fine del terzo anno successivo a quello nel quale fu presentata la denuncia o a quello per il quale la tassa è dovuta. In tal senso Corte Cass. N. 10590 del 9.05.2007.
Avv. Giampaolo Morini
Corso Garibaldi, 7
55049 Viareggio(LU)
giampaolo@studiolegalemorinigiampaolo.it
0584361554
[1] Cassazione, sezione tributaria civile, sentenza 23 febbraio 2010, n. 4283.
[2] Cfr.: Cass. civ., sez. I, sent. 17 marzo 2005, n. 5828; cass. civ., sez. III, sent. 19 aprile 2000, n. 5071.
• Foto: 123rf.com