Per il TAR del Lazio esso difetta dei requisiti di periodicità e necessarietà delle pubblicazioni che caratterizzano le testate giornalistiche e dunque non si applicano le tutele costituzionali

di Valeria Zeppilli - Il blog non può essere considerato una testata giornalistica e quindi non è registrato al tribunale né iscritto al Roc.

Per il TAR del Lazio, come si legge nella sentenza numero 9841/2017 qui sotto allegata, si tratta solo di un'agenda in rete, in quanto in esso difettano i requisiti di periodicità e necessarietà delle pubblicazioni.

Blog: differenza con il giornale online

Il blog, insomma, non può essere assimilato a un giornale online, in quanto quest'ultimo è necessariamente curato da professionisti dell'informazione ed è caratterizzato da una periodicità fissa di raccolta, analisi e commento delle notizie. Il blog, invece, non è per forza curato da giornalisti e non necessariamente è aggiornato periodicamente.

Niente tutela costituzionale per il blog

Pertanto, al blog non si applicano neanche le tutele di cui al terzo comma dell'articolo 21 della Costituzione, in base al quale "si può procedere a sequestro soltanto per atto motivato dell'autorità giudiziaria nel caso di delitti, per i quali la legge sulla stampa espressamente lo autorizzi, o nel caso di violazione delle norme che la legge stessa prescriva per l'indicazione dei responsabili".

Di conseguenza, si può sequestrare un blog senza alcuna particolare limitazione e ciò anche se esso è curato da un giornalista iscritto all'Ordine.



TAR del Lazio testo sentenza numero 9841/2017
Valeria Zeppilli

Foto: 123rf.com
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