di Gilda Summaria - Sono giorni di attesa per chi si occupa della complicata materia dei pubblici appalti, e per chi si diletta a studiarne i contenuti, poiché a breve dovrebbero uscire le nuove linee guida n. 3 dell'ANAC sulla figura del RUP, definito dai più il "dominus degli appalti". In un contributo in merito, l'autore, P. Oreto, con una figura retorica di tutto rispetto, ha definito l'intero impianto normativo "la tela di Penelope", poiché i circa 60 atti attuativi del codice, oltre a far accumulare inevitabili ritardi nell'applicazione della disciplina, per l'elevato numero, sono oggetto anche di revisioni e modifiche, che potremmo definire "derivate" dalle modifiche del Codice Appalti, da ultimo ad opera del D.lgs n. 56/2017.
Quindi quello che l'ANAC tesse durante il giorno, è costretta a disfare nelle ore notturne con buona pace di celerità, efficienza, efficacia e buon andamento e soprattutto semplificazione, sostantivo, che oggi, nella tecnica normativa 2.0, appare quanto mai "un mantra".
La richiesta di Anac al Consiglio di Stato sulle linee guida sul Rup
L'Autorità Nazionale Anticorruzione, con nota del 31 luglio 2017, ha chiesto al Consiglio di Stato di esercitare le proprie funzioni consultive in relazione al testo aggiornato delle Linee Guida n. 3, del 26 ottobre 2016, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti «Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni», tale aggiornamento si è reso necessario alla luce delle modifiche apportate al testo dell'articolo 31 del 'Codice dei contratti pubblici' (il quale, al comma 5, demanda all'ANAC l'adozione di tali Linee Guida) ad opera dell'articolo 21 del D.lgs. 19 aprile 2017, n. 56.
Bisogna sottolineare per esigenze di completezza espositiva che già con il parere n. 1767/2016 del 2 agosto 2016 il Consiglio di Stato aveva fornito le proprie indicazioni generali sulla disciplina subprimaria adottata dall'ANAC in tema di responsabile unico del procedimento. Già in quella sede di esame completo, è stato osservato dal C.d.S. che le Linee Guida n. 3 presentano una rilevante peculiarità, in quanto, disciplinano allo stesso tempo contenuti vincolanti (trattandosi di ambiti espressamente richiamati dalla disposizione abilitante di cui all'art. 31, comma 5 del 'Codice') e contenuti non vincolanti, ma in relazione ai quali l'Autorità può comunque adottare specifiche Linee Guida ai sensi dell'articolo 213, co. 2 del 'Codice', con lo scopo di fornire indirizzi e istruzioni operative alla stazioni appaltanti.
A mero titolo di esemplificazione e senza carattere di esaustività sono non vincolanti: le indicazioni di carattere generale in materia di RUP o quelle relative all'ambito di applicazione del testo; risultano al contrario vincolanti: quelle relative ai compiti specifici del RUP, agli ulteriori requisiti di professionalità rispetto a quanto previsto dal 'Codice' e alle possibili ipotesi di coincidenza soggettiva con il progettista o con il direttore dell'esecuzione.
Con le modifiche apportate all'art. 31 del D.lgs n. 50/2016, viene comunque confermata l'assoluta centralità del ruolo del RUP nell'ambito dell'intero ciclo dell'appalto
, viene precisata la disciplina relativa al momento di nomina del RUP, chiarendo che l'individuazione debba avvenire «nell'atto di adozione o di aggiornamento dei programmi di cui all'articolo 21, comma 1, ovvero nell'atto di avvio relativo ad ogni singolo intervento per le esigenze non incluse in programmazione» (nuovo co. 1), per il citato comma 5, l'atto di regolazione subprimaria all'esame del C.d.S., viene correttamente ricondotto all'ambito delle Linee Guida .Il parere di Palazzo Spada
Nel parere n. 2040/2017 (sotto allegata), statuiscono i Giudici di Palazzo Spada che a seguito del 'correttivo' si rinviene un'espressa copertura legislativa per le previsioni delle Linee Guida riferite ai presupposti della nomina ed alle relative modalità, che vengono ascritte a pieno titolo - a decorrere dall'entrata in vigore dell'aggiornamento in esame - all'ambito delle Linee Guida di contenuto vincolante.
Sempre dal punto di vista generale si osserva che nella maggior parte dei casi gli aggiornamenti di cui allo schema di Linee Guida in oggetto derivano dalle modifiche apportate al testo dell'art. 31 ad opera del 'decreto correttivo' (nonché di quelle apportate ad altri articoli del 'Codice', come nel caso della possibilità che il RUP sia altresì membro della Commissione giudicatrice - art. 77, co. 4)., ma in alcuni casi, però, il testo aggiornato ha proceduto a rimodulazioni della precedente disciplina in assenza di modifiche della normativa primaria, circostanza che non risulta preclusa, trattandosi comunque di legittimo (ri-)esercizio del potere di regolazione subprimaria demandato all'ANAC.
Consiglio di Stato, parere n. 2040/2017Mail:gildasummaria1@virgilio.it - Legalmail: avvgildasummaria@pec.giuffre.it