di Lucia Izzo - Il ricorso che viene notificato via PEC dopo le ore 21:00 si considera perfezionato alle ore 7:00 del giorno successivo. Quindi, laddove la notifica avvenga l'ultimo giorno utile, ex art. 147 c.p.c. il ricorso in Cassazione va considerato inammissibile.
Lo ha disposto la Corte di Cassazione, terza sezione civile, nella sentenza n. 21915/2017 (qui sotto allegata) che ha accolto la doglianza dei controricorrenti circa la tardività del ricorso di legittimità, poiché notificato oltre il termine di sessanta giorni applicabile a decorrere dalla notificazione della sentenza impugnata.
Nel caso di specie, la notifica era stata eseguita soltanto alle ore 23:47 dell'ultimo giorno utile secondo i termini. I giudici rammentano che l'art. 147 c.p.c. (Tempo delle notificazioni), nella formulazione vigente e applicabile ratione temporis, dispone che le notificazioni non possono farsi prima delle ore 7 e dopo le ore 21.
Si tratta di una norma che si applica anche laddove la notifica avvenga con modalità telematiche, stante l'esplicito richiamo operato dall'art. 16-septies del D.L. 179/2012, introdotto dall'art. 45 bis del d.l. n. 90/2012, conv. con modifiche dalla L. n. 221/2012.
Notifica PEC tardiva se effettuata oltre le 21 dell'ultimo giorno utile
Dal combinato disposto di questa norma con l'art. 147 c.p.c., si desume che, se la spedizione della notifica effettuata a mezzo posta elettronica certificata è stata eseguita, come nella specie, oltre le ore 21, la notifica si considera perfezionata alle sette del giorno successivo e, di conseguenza, se essa è stata eseguita l'ultimo giorno utile ma dopo le ore 21, si considera perfezionata alle ore sette del giorno successivo.
Pertanto, qualora il compimento dell'attività notificatoria della impugnazione sia avvenuto l'ultimo giorno utile previsto dalla legge, ma al di là dei limiti di tempo dalla stessa fissati, l'impugnazione stessa deve ritenersi tardiva.
Gli Ermellini, tuttavia, rammentano che nel nostro ordinamento deve ormai considerarsi principio generale di diritto vivente quella della scissione degli effetti delle notifiche tra notificante e destinatario della notifica.
Si tratta di un principio elaborato dalla Corte costituzionale, fatto proprio da Piazza Cavour in numerose decisioni, tra cui la n. 10126/2006, secondo cui, il momento in cui la notifica deve considerarsi perfezionata per il notificante, deve distinguersi da quello in cui essa si perfeziona per il destinatario.
Con la conseguenza che, alla luce di tale principio, le norme in tema di notificazioni di atti processuali vanno interpretate nel senso che la notificazione si perfeziona nei confronti del notificante al momento della consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario.
Tuttavia, in riferimento all'art. 147 c.p.c. il principio della scissione degli effetti della notificazione per il notificante e per il destinatario non opera perché siamo al di fuori delle ipotesi a tutela delle quali esso è stato creato.
Il principio non ha ragione di operare, infatti, laddove la legge espressamente disciplina i tempi per il corretto ed efficace svolgimento di un'attività, qualora, come nella specie, è lo stesso notificante che ha iniziato a compiere l'attività notificatoria quando il margine di tempo a sua disposizione si era già consumato.
Cass., III sez. civ., sent. 21915/2017• Foto: 123rf.com