di Marina Crisafi - Disciplina delle impugnazioni, riserva di codice e riforma del libro XI del codice di procedura penale. Sono queste le principali novità che hanno ricevuto ieri il semaforo verde da parte del Governo, in attuazione della delega in materia penale. Si tratta, nello specifico, dei primi tre provvedimenti che danno attuazione alla recente riforma penale e che riguardano i giudizi d'impugnazione, l'esecuzione del principio della riserva di codice e i rapporti giurisdizionali con autorità straniere.
Ecco le principali previsioni dei decreti legislativi approvati (sotto allegati):
La modifica della disciplina delle impugnazioni
Il decreto legislativo (approvato in esame preliminare) riguardante la riforma della disciplina processuale penale in materia di giudizi di impugnazione mira, si legge nella nota di palazzo Chigi, "alla deflazione del carico giudiziario, mediante la semplificazione dei procedimenti di appello e di cassazione" nell'ottica più ampia della semplificazione e velocizzazione dei processi in modo da garantire l'attuazione del principio della ragionevole durata del processo.
Nello specifico, il decreto interviene sul sistema delle impugnazioni, limitando i poteri di appello sia del pm che dell'imputato, "con l'intento di circoscrivere il potere d'impugnazione nei limiti in cui le pretese delle parti, legate all'esercizio dell'azione penale per il pubblico ministero e al diritto di difesa per l'imputato, risultino soddisfatte".
In particolare, viene ridotta la legittimazione all'impugnazione di merito: al pm è precluso l'appello delle sentenze di condanna (ovvero di quelle che hanno riconosciuto la fondatezza della pretesa punitiva), salvo casi specifici (come, ad esempio, la sentenza di condanna che modifica il titolo del reato); specularmente, all'imputato è precluso l'appello delle sentenze di proscioglimento pronunciate con le più ampie formule liberatorie (ovvero perché il fatto non sussiste o l'imputato non lo ha commesso).
Ad essere modificate, inoltre, sono le disposizioni del codice di procedura penale in materia di appello incidentale e viene data attuazione alla riforma della disciplina delle impugnazioni con riferimento ai procedimenti aventi ad oggetto i reati di competenza del giudice di pace.
La riserva di codice
Il secondo decreto approvato (in esame preliminare) dà esecuzione al principio della riserva di codice nella materia penale, "al fine - prosegue la nota del Governo - di una migliore conoscenza dei precetti e delle sanzioni e quindi dell'effettività della funzione rieducativa della pena, presupposto indispensabile perché l'intero ordinamento penitenziario sia pienamente conforme ai princìpi costituzionali".
In tale prospettiva, il provvedimento prevede "l'inserimento nel codice penale delle fattispecie criminose previste da disposizioni di legge in vigore che abbiano a diretto oggetto di tutela beni di rilevanza costituzionale, quali la vita e la protezione della comunità civile".
Il fine è quello di dare avvio a un "processo virtuoso che freni la proliferazione della legislazione penale, rimetta al centro del sistema il codice penale e ponga le basi di un più ragionevole rapporto fra il rilievo del bene tutelato e la corrispettiva sanzione penale".
In via generale, specifica l'esecutivo, il decreto non opera una trasposizione della fattispecie incriminatrice dalla legge speciale al codice penale, laddove vi sia una "forte interrelazione dei singoli precetti penali con la disciplina di base che già li contiene", come per esempio nel caso delle norme penali in materia di sicurezza nella circolazione stradale.
Rapporti giurisdizionali con autorità straniere
Il terzo decreto, approvato in esame definitivo, riguarda la riforma del libro XI del codice di procedura penale, inerente i rapporti giurisdizionali con le autorità straniere. Un complesso di norme, peraltro, destinato ad operare in via residuale laddove non sia prevista una diversa regolamentazione discendente da accordi internazionali. Le modifiche riguardano la normativa in materia di assistenza giudiziaria, "ovvero la parte della cooperazione penale internazionale specificamente volta a disciplinare la raccolta della prova, in modo da superare i limiti dell'attuale sistema normativo e consentire di fronteggiare le nuove forme di criminalità, specie di quella organizzata, che hanno esteso il proprio raggio di azione oltre i confini dei singoli Stati". Vengono introdotte, altresì, regole speciali per la cooperazione tra Stati che non fanno parte dell'Ue e statuito espressamente il principio di prevalenza del diritto dell'Unione, delle convenzioni e del diritto internazionale generale e, in via residuale, le norme del codice di rito.
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