Avv. Francesca Servadei - La I Sezione Penale della Suprema Corte di Cassazione, in data 03 aprile 2017, con ordinanza, ha rimesso alle Sezioni Unite il ricorso pendente affinchè i giudici di piazza Cavour potessero metter luce sul seguente contrasto giurisprudenziale: se il delitto di porto illegale in luogo pubblico di arma comune da sparo (L. 895 del 1967, artt. 4 e 7) e il delitto di porto in luogo pubblico di arma clandestina (L. 110 del 1975, art. 23 commi 1 e 4) sono tra loro in concorso formale ovvero, il secondo assorbe, per specialità, il primo.
La vicenda
L'imputato veniva adito innanzi al GIP in riferimento al delitto di porto in luogo pubblico di arma clandestina e di porto in luogo pubblico di arma comune da sparo; il giudizio, svoltosi nelle forme del rito alternativo abbreviato, vedeva la condanna dell'imputato, condanna poi confermata anche in sede di appello, la quale non ravvisava alcun principio di assorbimento tra le due fattispecie, in quanto risultano essere diversi i beni giuridici protetti dalle norme e gli elementi strutturali delle fattispecie.
Armi: il principio dell'assorbimento
La sentenza impugnata, assegnata alla I Sezione della Corte di Cassazione osserva che, ai sensi dell'articolo 15 del Codice Penale, non risulta essere giustificato il rapporto di specialità tra le due norme incriminatrici, elemento specializzante che si traduce, nel caso de quo, nella clandestinità dell'arma, ex art. 23 della L. 110/1975, rispetto alla fattispecie del porto illegale di arma comune da sparo, ex artt. 4 e 7 della L. 896/67, ergo il secondo dovrebbe ritenersi assorbito nel primo.
Nella motivazione della sentenza le Sezioni Unite non hanno potuto far a meno di ricordare che la l. 14/10/1974 artt. 10 e 12 (relativa alla detenzione ed al porto d'arma comuni) e la l. 110/1975 artt. 2 e 23 (concernente il porto in luogo pubblico di armi comuni da sparo clandestine) concorrono, in quanto il bene giuridico protetto risulta essere diverso.
Al fine di dirimere il contrasto giurisprudenziale, le Sezioni Unite hanno adottato come criterio ermeneutico l'applicazione del criterio di specialità dettato dall'articolo 15 del Codice Penale, in virtù del quale è consentito di derogare la legge speciale a quella generale, nel caso in cui le disposizioni regolino la medesima materia, per medesima materia consiste come stessa fattispecie astratta. La Suprema Corte ha specificato che deve intendersi per legge speciale quella norma che contiene tutti gli elementi costitutivi della norma generale e che presenta uno o più requisiti propri caratteristici, in funzione specializzante, sicchè l'ipotesi di cui alla norma speciale, qualora la stessa mancasse, ricadrebbe nell'ambito della norma generale (cfr. Cass., Sezioni Unite, 1235 del 28/10/2010).
La S.C. inoltre ravvede che non sussiste un rapporto di specialità reciproca in quanto le disposizioni di cui alla L. 110/1975 art. 23 commi 3 e 4 non ripetono l'avverbio illegalmente, usato invece nelle condotte di cui alla L. 895/1967 artt. 2 e 4 , concernenti la detenzione di armi non clandestine, questo perché l'arma clandestina non è mai legalmente detenibile, né può essere legalmente portata in luogo pubblico o aperto al pubblico.
Alla luce di quanto esposto le Sezioni Unite enunciano, con sentenza numero 41588 del 12 settembre 2017 (sotto allegata), il seguente principio di diritto: "I delitti di detenzione e porto illegali in luogo pubblico o aperto al pubblico di arma comune da sparo ex l. 2 ottobre 1967, n. 895, artt. 2,4,e 7, non concorrono, rispettivamente, con quelli di detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico della stessa arma clandestina, ex L. 18 aprile 1975,n. 110, art. 23, commi 1,3,e 4".
Avv. Francesca Servadei
Studio legale Servadei
Lariano (Roma)
Mobile: 3496052621
E-mail: francesca.servadei@libero.it
Cassazione, SS.UU., sentenza n. 41588/2017
• Foto: 123rf.com