di Valeria Zeppilli - Se la mediazione si conclude prima dell'udienza di rinvio, a nulla importa che l'attore non abbia avviato la procedura entro il termine di quindici giorni fissato dal giudice con l'ordinanza di rimessione delle parti. Se invece alla data dell'udienza la procedura è ancora in corso, la domanda va dichiarata improcedibile.
Lo ha sancito il Tribunale di Vasto, nella persona del Giudice Dott. Fabrizio Pasquale, con due pronunce: un'ordinanza del 15 maggio 2017 e una sentenza del 27 settembre 2017 (qui sotto allegate), prendendo le mosse proprio dal dibattito circa la natura del predetto termine e giungendo a conclusioni opposte solo in ragione della diversità delle vicende.
Il termine per la mediazione
Infatti, sui quindici giorni che il giudice assegna alle parti ai sensi dell'articolo 5, commi 1-bis e 2, del d.lgs. n. 28/2010 per la presentazione della domanda di mediazione, si registrano orientamenti contrastanti nella giurisprudenza di merito, che vedono contrapposti coloro che ritengono che si tratti di un termine ordinatorio e coloro che ritengono che, invece, si tratti di un termine perentorio, con conseguenze diverse in ordine alla procedibilità della domanda giudiziale. Non manca poi un indirizzo interpretativo intermedio, che, sebbene affermi che il termine abbia natura ordinatoria, ritiene anche che la parte onerata di instaurare il procedimento di mediazione può ottenere dal giudice una proroga del termine, purché depositi la relativa istanza prima della scadenza del termine stesso.
Non perentorietà del termine per la domanda
Per il Tribunale di Vasto, la tesi preferibile è quella che ritiene che il termine in parola non abbia natura perentoria.
Ciò, innanzitutto, perché da un punto di vista formale manca una espressa previsione legale di perentorietà; dal punto di vista sostanziale, poi, non vi sono i presupposti per desumere il carattere di perentorietà in via interpretativa tenendo conto dello scopo e della funzione del termine.
Di conseguenza, la parte istante può anche decidere di avanzare la domanda di mediazione dopo il termine assegnato dal giudice senza che ciò solo possa comportare l'improcedibilità della domanda. Così facendo, però, si assume il rischio che il procedimento non si concluda nel termine di tre mesi che, a prescindere da quando sia depositata l'istanza, decorre dalla scadenza del termine assegnato dal giudice. Infatti, se alla data dell'udienza di rinvio fissata dopo la scadenza del termine di durata della mediazione il procedimento non si sia concluso o addirittura non sia iniziato, la domanda giudiziale (questa volta sì) va dichiarata improcedibile.
La vicenda
Venendo ai casi di specie, nella vicenda decisa con l'ordinanza del 15 maggio l'istanza di mediazione era stata proposta oltre il termine di quindici giorni assegnato dal giudice, ma la procedura si era conclusa con esito negativo già al primo incontro, fissato prima dell'udienza di rinvio. Il ritardo nella presentazione della domanda, quindi, non ha avuto alcuna ripercussione negativa né sulla durata della procedura di mediazione, né sui tempi di definizione del processo e la condizione di procedibilità della domanda è stata reputata avverata.
Nella vicenda decisa con la sentenza del 27 settembre, invece, l'istanza di mediazione era stata proposta ben quattro mesi dopo la scadenza del termine assegnato dal giudice, con la conseguenza che la procedura, alla data dell'udienza di rinvio, era ancora in essere. In tal caso, pertanto, il ritardo ha inciso sia sulla durata della mediazione che sui tempi del processo, con la conseguenza che la domanda (un'opposizione a decreto ingiuntivo) è stata dichiarata improcedibile.
Tribunale di Vasto testo ordinanza del 15 maggio 2017
Tribunale di Vasto testo sentenza del 27 settembre 2017
• Foto: 123rf.com