L'amministratore di sostegno è una persona nominata con decreto dal Giudice Tutelare che ha il compito di assistere, sostenere e rappresentare un altro soggetto che, per effetto di una infermità o di una menomazione fisica o psichica, si trovi nell'impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere in tutto o in parte ai propri interessi.
Tale figura innovativa, introdotta con la legge n. 6/2004, dispone di precisi poteri ed è soggetta a specifici doveri.
Di seguito, si forniscono le risposte ai principali quesiti che possono riguardare l'amministratore di sostegno, mentre per un approfondimento in materia si rinvia al Vademecum sulla figura dell'amministratore di sostegno.
L'amministratore di sostegno può godere dei permessi ex legge 104?
La risposta all'interrogativo è negativa.
L'amministratore di sostegno non è soggetto legittimato a fruire delle agevolazioni ex legge 104 del 1992, art. 33.
E' possibile contestare la nomina di un amministratore di sostegno?
Certamente. Quando l'attuale amministratore di sostegno compie atti dannosi per il beneficiario.
Quale procedura per revocare l'amministratore di sostegno?
Il Giudice Tutelare può in qualsiasi momento esonerare l'amministratore di sostegno dall'incarico, provvedendo a nominare al beneficiario un sostituto. Ciò quando si verifica? Quando l'amministratore di sostegno si sia mostrato inadeguato, negligente, abbia abusato dei poteri conferitigli o, ancora, abbia violato disposizioni di legge ex art. 384 c.c.
L'istanza di sostituzione può essere formulata dal beneficiario, dal Pubblico Ministero o da uno dei soggetti che avrebbero potuto domandare l'attivazione della misura di protezione (art.413 c.c.). L'istanza va presentata personalmente, per iscritto, o con l'assistenza di un avvocato. Nell'istanza si dovrà indicare il nominativo del sostituto.
I parenti possono rifiutare la nomina di amministratore di sostegno?
La risposta è positiva. I parenti possono rifiutare di essere nominati amministratore di sostegno. In questa ipotesi sarà il Giudice Tutelare a provvedere alla nomina di altro soggetto idoneo.
L'amministratore di sostegno quali atti può compiere?
L'amministratore di sostegno può compiere atti di ordinaria amministrazione ed atti di straordinaria amministrazione. Per il compimento degli atti di straordinaria amministrazione è necessaria l'autorizzazione del giudice tutelare.
E' bene sottolineare che i poteri dell'amministratore di sostegno sono dettagliatamente indicati nel decreto di nomina nel quale viene indicato, anche, quanto può mensilmente prelevare per i bisogni del beneficiario.
L'amministratore di sostegno può impugnare il testamento per lesione di legittima?
Per fare ciò l'amministratore di sostegno deve chiedere al Giudice Tutelare l'autorizzazione per la nomina di un avvocato che provveda ad attivare le azioni opportune.
L'amministratore di sostegno può vendere di sua iniziativa i beni dell'amministrato?
Assolutamente no. Per farlo deve chiedere l'autorizzazione al Giudice Tutelare motivando la necessità della vendita.
Possono essere nominati due amministratori di sostegno?
No. L'amministratore di sostegno deve essere uno.
Un figlio può essere nominato amministratore di sostegno dei genitori entrambi invalidi?
Assolutamente sì.
E' obbligatorio nominare un amministratore di sostegno?
La nomina dell'Amministratore di Sostegno non è obbligatoria.
Si tratta di una figura introdotta nel nostro ordinamento, nel rispetto della dignità del disabile, con il compito di assisterlo e rappresentarlo nel compimento di atti giuridici che non è in grado di compiere per diminuita autonomia gestionale.
Quali atti possono essere annullati? E' previsto un termine di prescrizione?
Possono essere annullati gli atti compiuti dal beneficiario o dall'amministratore di sostegno in violazione di norme di legge o delle disposizioni del Giudice Tutelare.
E' previsto un termine di prescrizione di cinque anni; termine che decorre dal momento in cui è venuta meno l'amministrazione di sostegno.
Dopo quanto tempo, dalla presentazione del ricorso, il Giudice Tutelare provvede?
Il Giudice Tutelare provvede entro sessanta giorni dalla data di presentazione del ricorso per la nomina dell'amministratore di sostegno con decreto motivato immediatamente esecutivo.
Via Muraglia 57 09025 Sanluri (CA)
Tel/Fax 070 7567928
cell. 328 1083342 - mail: avv.camboni@tiscali.it - » Altri articoli dell'Avv. Luisa Camboni