Per la Cassazione il singolo condomino deve poter accedere alle parti dell'edificio destinate a uso comune, ad esempio i locali dove si trovano i contatori o il terrazzo con la sua antenna

di Lucia Izzo - Il condomino deve essere messo in condizioni di poter accedere ai beni condominiali ex art. 1117 c.c., ad esempio il terrazzo su cui si trovano le antenne o l'androne dove si trovano i contatori: trattandosi di parti dell'edificio destinate all'uso comune, egli non può essere escluso dal relativo godimento.


Lo ha stabilito la Corte di Cassazione, sezione sesta civile, nell'ordinanza n. 23300/2017 (qui sotto allegata) rigettando il ricorso di un gruppo di condomini.

Il caso

Un singolo condomino aveva convenuto in prime cure alcuni comproprietari delle parti comuni dell'edificio, lamentando che, a seguito della modifica delle chiavi del portoncino di ingresso, gli era stato precluso l'accesso all'androne condominiale, ove erano collocati i contatori dell'acqua, nonché l'accesso al terrazzo dello stesso edificio, ove era installata la propria antenna televisiva.


In appello, la domanda viene accolta e dichiarato il diritto del singolo ad accedere all'androne e al terrazzo di copertura dell'edificio: difatti, precisa la Corte territoriale, questi sono beni condominiali, ai sensi dell'art. 1117 c.c., e, poiché l'appartamento di proprietà del singolo è parte del fabbricato, egli non poteva essere escluso dal godimento di tali beni.

Condominio: il singolo deve accedere ai beni d'uso comune

Il gruppo di condomini ricorre dunque in Cassazione, sostenendo l'erroneità del ragionamento della Corte distrettuale che non avrebbe tenuto conto che la presunzione di condominialità di cui all'art. 1117 c.c. può essere superata se la cosa, per obiettive caratteristiche strutturali, serve in modo esclusivo all'uso o al godimento di una parte dell'immobile, venendo meno in questi casi il presupposto per il riconoscimento di una contitolarità necessaria.


Per la Cassazione le doglianze sono infondate: oltre a presupporre una diversa valutazione e ricostruzione delle risultanze acquisiste nel giudizio di merito, quanto affermato dai ricorrenti si scontra con l'accertamento operato in appello secondo cui i beni di che trattasi erano destinati all'uso comune, destinazione oggettiva che neppure i ricorrenti stessi avevano contestato.


Ancora, l'unità di proprietà del singolo (poi passata agli eredi), spiegano i giudici di legittimità, è parte strutturale e funzionale integrante della palazzina condominiale cui ineriscono i diritti sulle parti comuni della palazzina stessa e tra le quali rientrano l'ingresso e la terrazza di copertura.


Questi sono oggettivamente destinati all'uso comune come si desume dalla circostanza, specificata dalla sentenza impugnata, nell'androne condominiale si trovavano collocati i contatori dell'acqua e sul terrazzo dell'edificio, fino a due anni prima, vi era installata l'antenna televisiva appartenente al condomino.


Il ricorso va pertanto rigettato e i ricorrenti condannati a rimborsare le spese di giudizio, oltre che a pagare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso (ex art. 13 D.P.R. 115/2002).

Cass., VI sez. civ., ord. n. 23300/2017

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