di Lucia Izzo - L'ordinanza dibattimentale che ha escluso la parte civile dal processo può essere impugnata in Cassazione soltanto se affetta da abnormità, presentando un contenuto talmente incongruo e singolare da risultare avulso dall'intero ordinamento processuale o che si esplica al di là di ogni ragionevole limite.
Tale non è l'ipotesi del provvedimento, seppur illegittimo, che escluda la parte civile a causa dall'irregolarità dell'atto di costituzione mancante della necessaria marca da bollo. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione, II sezione penale, nella sentenza n. 45622/2017 (qui sotto allegata).
Al Collegio di legittimità ricorre la parte civile, esclusa dal procedimento pendente nei confronti di un'imputato di truffa per irregolarità dell'atto di costituzione: la mancanza della marca da bollo di euro 27,00 euro, secondo il Tribunale monocratico, ne aveva comportato l'inammissibilità.
Un provvedimento che, secondo la parte offesa denunciante, appare abnorme in relazione alla non riferibilità al procedimento penale dell'obbligo di versamento della marca da bollo e, comunque, ritenendo irrilevante tale assolvimento tributario ai fini della ammissibilità della costituzione di parte civile.
Ordinanza di esclusione parte civile: impugnabile in Cassazione solo se abnorme
Gli Ermellini, tuttavia, ritengono che il ricorso sia inammissibile. I giudici richiamano l'orientamento prevalente per il quale è affetto da abnormità "non solo il provvedimento che, per la singolarità e stranezza del contenuto, risulti avulso dall'intero ordinamento processuale, ma anche quello che, pur essendo in astratto manifestazione di legittimo potere, si esplichi al di fuori dei casi consentiti e delle ipotesi previste, al di là di ogni ragionevole limite".
L'abnormità dell'atto processuale, affermano i giudici, può riguardare tanto il profilo strutturale, allorché l'atto, per la sua singolarità, si ponga al di fuori del sistema organico della legge processuale, quanto il profilo funzionale, quando esso, pur non estraneo al sistema normativo, determini la stasi del processo e l'impossibilità di proseguirlo.
Applicando tali principi al caso di specie, il Collegio precisa che l'ordinanza adottata dal Tribunale monocratico, anche se chiaramente affetta da violazione di legge, non rientra nei casi di abnormità strutturale, non comportando esercizio di potere oltre ogni ragionevole limite, né funzionale, poiché non determina la stasi del procedimento.
In pratica, nonostante l'inosservanza delle norme in materia di imposte o tasse non possa mai comportare l'inammissibilità dell'atto (sicché certamente il provvedimento adottato dal Tribunale monocratico di esclusione della parte civile non è legittimo), tale profilo integra esclusivamente, per le ragioni in precedenza esposte, un aspetto di illegittimità, per violazione di norma specifica, dell'atto e non anche di abnormità dello stesso, deducibile con ricorso per cassazione.
Ciò in quanto l'ordinanza dibattimentale di esclusione della parte civile dal processo non è impugnabile mediante ricorso per cassazione, salva l'ipotesi in cui la stessa sia affetta da abnormità, presentando un contenuto talmente incongruo e singolare da risultare avulsa dall'intero ordinamento processuale (Cass., n. 40737/2016).
Non sussistendo, nel caso in esame, tale completa incongruità o singolarità il ricorso deve essere respinto e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.
Cass., II sez. pen., sent. n. 45622/2017