Per la Cassazione, il proprietario che lascia abbaiare il cane integra il reato di cui all'art. 659 c.p.

di Marina Crisafi - Lasciar libero di abbaiare il proprio cane disturbando i vicini può costare caro. Lo sa bene un giovane trapanese ritenuto responsabile dai giudici di merito del reato di cui all'art. 659 del codice penale e condannato al pagamento di 200 euro di ammenda, "per non aver impedito il continuo abbaiare - dell'animale - in orario sia diurno che notturno, dallo stesso tenuto all'esterno dell'abitazione, in zona adibita a parcheggio e privo di cuccia, in tal modo arrecando disturbo al riposo delle persone dimoranti nelle abitazioni contigue".

Condanna ora confermata anche dalla Cassazione (con la sentenza n. 45967/2017 depositata ieri, sotto allegata), che ha ritenuto corretta la decisione impugnata.

Cane abbaia di continuo, reato per il padrone

A nulla è servito il tentativo del giovane di presentare la scheda anagrafica canina per dimostrare che l'animale non era di sua proprietà e di invocare la contraddittorietà delle prove acquisite.

Per gli Ermellini, infatti, il ricorso, che si sostanzia in una richiesta di rivisitazione delle risultanze processuali, non consentita in sede di legittimità, va dichiarato inammissibile.

Dopo una lunga disamina sull'utilizzabilità o meno di una prova, i giudici, senza ombra di dubbio, affermano che la responsabilità dell'uomo è fondata anche sulle diverse e convergenti dichiarazioni testimoniali che hanno riferito come il latrato del cane fosse "particolarmente assordante" e superasse i limiti della normale tollerabilità.

Ai fini della configurabilità della contravvenzione di cui all'art. 659 c.p., ricordano quindi dal Palazzaccio, "l'attitudine dei rumori a disturbare il riposo o le occupazioni delle persone non va necessariamente accertata mediante perizia o consulenza tecnica, ma ben può il giudice fondare il suo convincimento su elementi probatori di diversa natura, quali le dichiarazioni di coloro che sono in grado di riferire le caratteristiche e gli effetti dei rumori percepiti, si che risulti oggettivamente superata la soglia della normale tollerabilità".

All'uomo, in definitiva non resta che pagare i 200 euro, più 2mila a favore della Cassa ammende e le spese processuali.

Cassazione, sentenza n. 45967/2017

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