di Gianluca Giorgio - La Quarta Sezione Penale della Suprema Corte di Cassazione, con la sentenza numero 48779 del 21 settembre 2016, ha evidenziato i principi cardine, in tema di depenalizzazione, di alcune fattispecie penali trasformate in illeciti amministrativi (D. lgs. n.8/2016).
Sul punto sono necessarie alcune premesse.
Dalla contravvenzione all'illecito amministrativo
Storicamente, la necessità di trasformare le ipotesi, di minor pericolo sociale, tutelate da forme contravvenzionali in illeciti amministrativi trova un antecedente nella L. 689/1981. Tale disposto legislativo introduce, nel nostro ordinamento, nuove figure giuridiche che si allineano alle ipotesi di reato e di illecito civile.
In tali fattispecie, il Legislatore ha inteso regolare mediante una sanzione, a natura prettamente amministrativa, talune ipotesi già sanzionate mediante l'irrogazione di una pena (contravvenzione).
La dottrina penalistica maggioritaria ha parlato di misure giuridiche di ispirazione penalistica, in quanto la maggior parte delle disposizioni, contenute nella citata legge, seguono i principi e lo schema dell'impostazione penalistica. Non sono mancate però, anche altre teorie le quali assegnano a queste, natura interamente penale o con prevalente funzione civilistica.
L'illecito amministrativo, cosi definito, è soggetto ai principi di legalità sostanziale, frammentarietà e di sussidiarietà, analogamente presenti anche nel codice penale, per ciò che riguarda le ipotesi delittuose.
Chiarito ciò, è bene osservare che il caso di specie, riguardava un'ipotesi di contravvenzione, in relazione ad un caso di recidiva, trasformata in illecito amministrativo. Sul punto, leggendo la norma di cui all'articolo 5 del D. lgs.vo. n. 8/2016, che regola tale istituto, si osserva che :"Quando i reati trasformati in illeciti amministrativi ai sensi del presente decreto prevedono ipotesi aggravate fondate sulla recidiva ed escluse dalla depenalizzazione, per recidiva e' da intendersi la reiterazione dell'illecito depenalizzato".
Illecito amministrativo e recidiva
In base a quanto disposto, muta la natura giuridica della fattispecie, trasformandosi da reato ad illecito amministrativo, ma anche in tal secondo caso, la recidiva è da considerarsi tale.
Difatti, la pronuncia ritiene che, per la richiamata norma, per recidiva devono intendersi non solamente le ipotesi, già soggette a precedente giudiziario, ma anche a tutte quelle fattispecie, che rappresentano "la reiterazione di un illecito depenalizzato", accertato dall'Autorità Amministrativa, con provvedimento esecutivo.
Inoltre, la pronuncia è particolarmente interessante, in quanto presuppone una deroga al principio dell'irretroattività della legge penale. Difatti, nel decisum si legge che:"l'articolo 8 del citato decreto ha introdotto una deroga al principio di irretroattività di cui all'articolo 1 legge del 24 novembre 1981 n.689;ha previsto cioè che, le disposizioni che hanno sostituito le sanzioni penali con le sanzioni amministrative si applichino anche alle situazioni commesse anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo purchè, a tale data, il procedimento penale non sia stato definito con sentenza o decreto penale irrevocabile".
Pertanto, la citata legge potrà applicarsi anche alle ipotesi anteriori, alla data di entrata in vigore della legge, purché il procedimento penale non sia già stato definito.
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