di Carmela Mancino - L'Alto commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati è un istituto specializzato dell'ONU fondato sulla base di quanto previsto dalla Carta delle Nazioni Unite in materia di distinzione tra organi principali ed organi sussidiari.
L'obiettivo precipuo dell'UNCHR, fondato il 14 dicembre 1950, è rappresentato dalla protezione internazionale dei rifugiati. Quest'ultima, in Italia, è garantita mediante il riconoscimento del cd. diritto d'asilo ex art. 10 c.3 della Costituzione in virtù del quale: "Lo straniero, al quale sia impedito l'effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto d'asilo nel territorio della Repubblica, secondo le condizioni stabilite dalla legge."
Lo status di rifugiato
Al cittadino straniero, in relazione alla sua peculiare condizione, può essere attribuito lo status di rifugiato ovvero può essere accordata la misura di tutela di protezione sussidiaria. Il regime di tutela differenziata si fonda su parametri oggettivi e soggettivi come, ad esempio, la storia personale dei richiedenti asilo, le ragioni delle richieste, il paese di provenienza. In particolar modo, il rifugiato è un cittadino straniero che "temendo a ragione di essere perseguitato per motivi di razza, di religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le sue opinioni politiche, si trova fuori del Paese, di cui è cittadino e non può o non vuole, a causa di questo timore, avvalersi della protezione di questo Paese; oppure che, non avendo la cittadinanza e trovandosi fuori del Paese in cui aveva residenza abituale a seguito di tali avvenimenti, non può o non vuole tornarvi per il timore di cui sopra" (art.1 della Convenzione di Ginevra del 1951 sullo status di rifugiato).
"E', invece, ammissibile alla protezione sussidiaria il cittadino straniero che non possiede i requisiti per essere riconosciuto rifugiato, ma nei cui confronti sussistono gravi motivi di ritenere che, se ritornasse nel Paese d'origine, o, nel caso di un apolide, se ritornasse nel Paese nel quale aveva precedentemente la dimora abituale, correrebbe un rischio effettivo di subire un grave danno." In ambito comunitario, secondo quanto stabilito dal Regolamento Dublino II, lo straniero può richiedere la protezione internazionale nello Stato di primo ingresso che, pertanto, diviene competente ad esaminare la domanda. Dal punto di vista procedurale, si osserva che, sia l'attribuzione dello status di rifugiato sia le forme di protezione sussidiaria, sono accordate all'esito di un'apposita istruttoria effettuata dalle Commissioni territoriali istituite, ad hoc, sul suolo nazionale.
Aspetti procedurali e funzioni dell'Unchr
Nel corso degli anni, l'intensa cooperazione tra lo Stato italiano e l'Alto commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati è culminata nella legittimazione a partecipare alla procedura di determinazione della protezione internazionale riconosciuta, in capo a quest'ultimo, dal legislatore italiano. Tale partecipazione affonda le proprie radici tanto nel mandato riconosciuto all'Agenzia ex. art.35 della Convenzione di Ginevra del 1951 relativa allo status di rifugiato, quanto nell'art.8 dello Statuto UNCHR per la sorveglianza sulla piena applicazione delle disposizioni della Convenzione. Il Decreto Legislativo n. 25 del 28 gennaio 2008, di attuazione della Direttiva 2005/85/CE recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato, attribuisce all'UNCHR il ruolo di vero e proprio protagonista attivo nella fase amministrativa della procedura d'asilo. Nello specifico tale ruolo viene espletato, su richiesta del Ministero dell'Interno, mediante attività consultive e di supporto a favore del dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione del Ministero dell'Interno, delle Commissioni territoriali e della Commissione Nazionale.
Operando un'analisi del Decreto Legislativo, sopra menzionato, è possibile enucleare una serie di garanzie riconosciute allo straniero in tutte le fasi della procedura in esame.
Innanzitutto, al richiedente asilo viene assicurata, durante l'intero iter procedimentale, la possibilità di contattare l'UNCHR. Tale chance si attua, in fase di accesso alla procedura, grazie all'ausilio della polizia, incaricata di fornire ai richiedenti oltre alle informazioni illustrative di procedura e servizi, anche l'indirizzo ed il recapito telefonico dell'UNCHR nonché delle principali organizzazioni di tutela dei richiedenti protezione internazionale.
Durante la fase di determinazione della protezione internazionale, l' Alto commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati rappresenta uno dei quattro membri permanenti delle Commissioni Territoriali dotato, a tutti gli effetti di legge, del diritto di voto. Prendendo parte al processo decisionale all'interno delle Commissione, in quanto soggetto istituzionale direttamente coinvolto nella procedura di riconoscimento della protezione internazionale, l'UNCHR svolge diverse funzioni di carattere pragmatico:
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conduce colloqui personali per la determinazione delle esigenze di protezione;
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fornisce linee guida e posizioni UNCHR alle Commissioni;
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elabora informazioni e fornisce aggiornamenti sulla situazione dei paesi d'origine dei richiedenti asilo;
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fornisce aggiornamenti giurisprudenziali nazionali ed internazionali di rilievo;
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tutela, mediante svariate attività, le persone che ricadono sotto il proprio mandato attraverso il collegamento con organismi nazionali ed internanzionali di tutela, avvocati ed altri esperti del settore;
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partecipa, in veste meramente consultiva, alle decisioni delle Commissioni in materia di cessazione e revoca degli status di Protezione internazionale;
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svolge compiti di monitoraggio delle richieste attraverso contributi per la costituzione di una banca dati e della documentazione sulla situazione sociopolitica dei paesi d'origine.
Infine, occorre operare un'importante precisazione. L'UNCHR, durante la fase giurisdizionale, non partecipa al contenzioso tuttavia, negli ultimi anni, si è ravvisato un incremento delle relazioni con la Magistratura in un'ottica di maggiore incisività nell'applicazione delle norme di tutela a favore dei rifugiati.
Si auspica, in un futuro non molto lontano, che collaborazione e cooperazione tra UNCHR e Stati membri dell'Unione Europea possano assurgere a pilastri di primaria importanza nell'attuazione dei programmi di tutela, protezione dei diritti fondamentali ed integrazione dei rifugiati, nel rispetto della normativa comunitaria ed internazionale.
Note:
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Convenzione di Ginevra del 1951 relativa allo status dei rifugiati
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Costituzione della Repubblica italiana
Carmela Mancino
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