Avv. Cristina Bassignana - In materia di testamento olografo, la falsità della data può essere oggetto di domanda di accertamento negativo. E' quanto dichiarato dalla Cassazione con la recente ordinanza n. 22197/2017 (sotto allegata).
La vicenda
Nel caso in esame il de cuius ha redatto due testamenti olografi istituendo eredi in ciascuno due diverse persone. Il primo datato 10.11.1999 e pubblicato il 01.09.2003; il secondo datato 25.07.2000 e pubblicato il 28.10.2003.
L'erede del testamento posteriore ha agito in giudizio con domanda di petizione volta all'accertamento della qualità di erede e conseguente restituzione dei beni ereditari.
In primo grado l'erede istituito con il testamento del 1999 è stato condannato alla restituzione dei beni ereditari dei quali era entrato in possesso.
La Corte d'Appello ha riformato la sentenza di primo grado, respingendo la domanda di petizione d'eredità dell'attrice ritenendo che non aveva provato la data di redazione del testamento olografo con cui era stata nominata erede e quindi non ne aveva dimostrato la posteriorità rispetto a quello del 1999. In particolare, secondo i giudici d'appello, l'attrice non avrebbe adempiuto all'onere di dimostrare la posteriorità del testamento con il quale era stata nominata erede, in quanto non avrebbe prodotto alcuna ricevuta o verbale di deposito della scheda testamentaria presso il notaio.
Testamento olografo: la falsità della data va proposta con domanda di accertamento negativo
La Corte di Cassazione, con l'ordinanza in commento, ha statuito che la sentenza impugnata va cassata con rinvio, per nuovo esame, ad altra sezione della Corte d'Appello, che dovrà conformarsi al seguente principio di diritto: "la parte che contesti la verità della data indicata in un testamento olografo, in presenza di una delle ipotesi previste dall'art. 602, comma 3 c.c., deve proporre domanda di accertamento negativo di tale elemento essenziale del testamento e grava su di essa l'onere della relativa prova".
La Corte di Cassazione quindi non ha ritenuto condivisibile la statuizione del giudice d'appello in quanto contraria ai principi generali in materia di riparto dell'onere della prova.
Ritiene la Corte che una volta accertata l'autenticità del testamento, l'onere di provare la falsità o l'errore materiale grava sulla parte che ha un interesse giuridicamente rilevante a farla valere in giudizio. D'altro canto, la stessa formulazione dell'art. 602 c.c. implica una presunzione di verità della data indicata dal de cuius nel testamento olografo, salvo la prova contraria. Inoltre le Sezioni Unite della Corte di Cassazione (n. 12307/2015) hanno introdotto il principio secondo cui "la parte che contesti l'autenticità del testamento olografo deve proporre domanda di accertamento negativo della provenienza della scrittura e grava su di lui l'onere della relativa prova, secondo i principi generali dettati in tema di accertamento negativo, sul presupposto che il testamento olografo sia un atto caratterizzato da una intrinseca forza dimostrativa".
Ne discende pertanto che l'onere di dimostrare la non verità della data indicata dal de cuius nel testamento è a carico di chi la contesta.
Cassazione, ordinanza n. 22197/2017