Chiarimento sull'ordinanza della Suprema Corte di Cassazione n. 23192 del 4.10.2017

Avv. Pier Vincenzo Garofalo - Molti siti internet hanno riportato la decisione della Cassazione n. 23192/2017 in tema di usura bancaria, sostenendo che al fine di accertare l'eventuale usurarietà del mutuo sia possibile cumulare gli interessi moratori a quelli corrispettivi. Nulla di più errato!!

Interessi moratori e interessi corrispettivi: collocazione e ratio

Le due tipologie di interesse oltre ad avere una diversa collocazione sistematica all'interno del codice civile (gli interessi corrispettivi sono collocati nel LIBRO QUARTO - Delle obbligazioni - Titolo III - Dei singoli contratti - Capo XV - Del mutuo - Articolo 1815; quelli di mora nelle più generali disposizioni concernenti l'inadempimento delle obbligazioni, in particolare nel LIBRO QUARTO - Delle obbligazioni - Titolo I - Delle obbligazioni in generale - Capo III - Dell'inadempimento delle obbligazioni - Articolo 1224), assolvono a funzioni completamente differenti.

Gli interessi corrispettivi, infatti, sono intesi dal legislatore quale naturale effetto della fertilità del denaro, mentre gli interessi di mora riguardano la fase patologica del negozio giuridico, fungono dunque da risarcimento per il ritardo nell'adempimento dell'obbligazione.

L'usurarietà degli interessi corrispettivi e moratori va scrutinata con riferimento all'entità degli stessi, e non già alla loro sommatoria.

Si tratta di tassi dovuti in via alternativa, e la loro sommatoria rappresenta di fatto un "non tasso" od un "tasso creativo", in quanto percentuale relativa ad interessi mai applicati e non concretamente applicabili al mutuatario (Trib di Reggio Emilia 1297/15, conf. Trib. Milano 12/2/2015, 29/1/2015, 12/11/2014, 22/5/2014 e 28/1/2014).

La cumulabilità è possibile solo ove effettivamente prevista dal contratto (Cass. n. 350/2013).

Errata corrige

Tanto premesso è indubbio l'errore interpretativo commesso da molti giuristi nel leggere il passo dell'ordinanza in esame, il principio enunciato dalla Suprema Corte è assolutamente differente, ossia: "il tasso soglia si riferisce ex lege et iurisprudentia costante ad ambedue le tipologie di interessi, e laddove venga superato essi si intendono usurari indipendentemente dal momento del pagamento, quindi non dovuti".

Sarebbe errato escludere gli interessi moratori dal vaglio dell'usurarietà, perché giammai pagati, sulla scorta dell'impossibilità di procedere al cumulo con gli interessi corrispettivi.

Ragioni della decisione

L'art. 1815, co. 2, c.c. stabilisce che «se sono dovuti interessi usurari, la clausola è nulla e non sono dovuti interessi» e ai sensi dell'art. 1 d.l. 29 dicembre 2000, n. 394, convertito in l. 28 febbraio 2001, n. 24, si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, indipendentemente dal momento del loro pagamento; il legislatore, infatti, ha voluto sanzionare l'usura perché realizza una sproporzione oggettiva tra la prestazione del creditore e la controprestazione del debitore.

Inoltre, è noto che in tema di contratto di mutuo, l'art. 1 della l. n. 108 del 1996, che prevede la fissazione di un tasso soglia al di là del quale gli interessi pattuiti debbono essere considerati usurari, riguarda sia gli interessi corrispettivi che quelli moratori (così anche Cass. 4 aprile 2003, n. 5324). Ha errato, allora, il tribunale nel ritenere in maniera apodittica che il tasso di soglia non fosse stato superato nella fattispecie concreta, solo perché non sarebbe consentito cumulare gli interessi corrispettivi a quelli moratori al fine di accertare il superamento del detto tasso" (Cass. ord. 5598/2017; con principio già affermato da Cass. 14899/2000).

Conseguenze

La semplice pattuizione di interessi usurari, siano essi corrispettivi ovvero moratori, rende il mutuo gratuito.

Leggi anche: Quando il tasso di mora è superiore al tasso soglia il mutuo è gratis



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