di Valeria Zeppilli - Gli atti di trasferimento di terreni privi del certificato di destinazione urbanistica e quelli di trasferimento di edifici privi dell'indicazione degli estremi della licenza o della concessione a costruire, per la Corte di cassazione, sono viziati da nullità assoluta.
Con la sentenza numero 23541/2017 depositata il 9 ottobre (qui sotto allegata), i giudici hanno così consacrato la rilevabilità d'ufficio del predetto vizio e la sua deducibilità da chiunque vi abbia interesse.
Irrilevanza della buona fede
Il regime di riferimento è infatti quello emergente dagli articoli 18, secondo comma, e 40, secondo comma, della legge numero 47/1985, che mira a reprimere e a scoraggiare gli abusi edilizi e non dà
alcun rilievo allo stato di buona o mala fede dell'acquirente.
Si tratta, come sottolinea la Corte, di una situazione differente rispetto a quella che interessa gli atti giuridici che hanno a oggetto dei terreni abusivamente lottizzati a scopo residenziale o delle unità edilizie costruite in assenza di concessione: in tal caso, il regime normativo di riferimento è quello di cui agli articoli 31, quarto comma, della legge numero 1150/1942 e 15, settimo comma, della legge numero 10/1977, che prevedono una nullità dal carattere relativo, operante solo nel caso in cui dai predetti atti non risulti che l'acquirente era a conoscenza della mancanza di lottizzazione autorizzata, nell'un caso, e della mancanza della concessione, nell'altro.
La vicenda
Nel caso di specie, la Corte d'appello di Catanzaro, con la sentenza impugnata, aveva confermato la decisione del Tribunale di Castrovillari di rigettare una domanda di nullità della vendita di un terreno fatta senza che nell'atto di trasferimento fosse fatta menzione del fabbricato abitativo che esisteva sul terreno stesso, costruito in base a una concessione edilizia del 15 aprile 1986.
Il primo giudice aveva giudicato l'attrice priva di interesse ad agire, mentre la Corte d'appello aveva confermato il rigetto con una diversa motivazione, ovverosia riconoscendo l'interesse dell'appellante a far dichiarare la nullità del contratto (al fine di poter assoggettare il terreno ad esecuzione forzata), ma rilevando che la stessa non potesse chiedere la dichiarazione di nullità per mancata menzione del fabbricato esistente sul terreno, in quanto questa sarebbe stata azionabile solo dalle parti contraenti.
Alla luce della decisione della Cassazione, il giudice di secondo grado dovrà ora rivedere la sua posizione.