di Valeria Zeppilli - L'entrata in vigore dell'obbligo assicurativo per gli avvocati, posticipata ma comunque imminente, lascia attorno a sé numerosi dubbi.
Si pensi al caso in cui l'avvocato eserciti l'attività in forma associata: molti si stanno ancora domandando se vanno stipulate una polizza personale e una polizza per la società o se è sufficiente solo la polizza individuale o solo quella collettiva.
Obbligo assicurazione avvocati: il testo della legge
L'articolo 12 della legge professionale forense numero 247/2017, infatti, pone oggi l'obbligo di stipulare polizze assicurative per la responsabilità civile e contro gli infortuni per "l'avvocato, l'associazione o la società tra professionisti".
Il dubbio nasce dalla congiunzione disgiuntiva "o" e fa sorgere la domanda: l'alternativa riguarda tutti e tre i soggetti contemplati o solo il tipo di forma collettiva scelto per l'esercizio della professione?
A prima vista, l'interpretazione corretta potrebbe sembrare la prima, ma a ben guardare la seconda opzione è quella preferibile, posto che la congiunzione disgiuntiva è posta solo tra le parole associazione e società.
Interpretazione sistematica
Tuttavia, è innegabile che il solo dato letterale è tale da lasciare forti margini dubbio, tanto che per avere una risposta più sicura non può prescindersi da un'interpretazione sistematica che ponga l'articolo 12 in stretta correlazione con il contesto normativo nel quale è situato.
E allora, la prima norma da guardare è quella di cui all'articolo 14, comma 2, della legge numero 247, che chiarisce che, anche nel caso in cui l'incarico sia conferito a un avvocato quale componente di un'associazione o di una società professionale, lo stesso resta sempre di natura personale. L'avvocato che accetta l'incarico, quindi, "ne assume la responsabilità personale illimitata, solidalmente con l'associazione o la società".
Vanno poi considerati l'articolo 4, il quale precisa che, anche in caso di associazione tra avvocati, l'incarico è "sempre conferito all'avvocato in via personale", e l'articolo 4-bis, in forza del quale "la responsabilità della società e quella dei soci non esclude la responsabilità del professionista che ha eseguito la specifica prestazione".
Tutti questi dati, sembrano far propendere per l'obbligo individuale dell'avvocato di dotarsi di una propria polizza, che si aggiunge a quella della società o dell'associazione.
A sostegno di ciò, possono porsi anche l'obbligo per il singolo avvocato, dettato sempre dall'articolo 12 della legge professionale, di rendere noto al cliente gli estremi della propria polizza di assicurazione e la circostanza che il possesso di quest'ultima è uno dei requisiti da verificare nell'accertamento dell'esercizio effettivo della professione. Infine, l'avvocato non munito di polizza rischia anche di essere sanzionato con la censura.
Interpretazioni contrastanti
Tuttavia, è comunque auspicabile un qualche intervento chiarificatore, posto che sul punto continua a non esserci chiarezza.
Basti pensare, ad esempio, che per il Consiglio dell'ordine degli avvocati di Milano devono ritenersi esonerati dalla sottoscrizione di un'autonoma polizza i singoli collaboratori che fanno parte di uno studio riunito in un'associazione professionale già dotata di assicurazione professionale e contro gli infortuni che li copra nominativamente.
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