di Lucia Izzo - Va dichiarato inefficace il trasferimento della proprietà dell'automobile avvenuto nei confronti del partner convivente pochi giorni dopo la notifica del preavviso di fermo amministrativo: si presume la consapevolezza dei due del pregiudizio arrecato al creditore.
Lo ha stabilito la Corte di Cassazione, terza sezione civile, nell'ordinanza n. 23950/2017 (qui sotto allegata) pronunciatasi sulla vicenda che ha coinvolto Equitalia e due privati.
L'ente di riscossione aveva chiesto al Tribunale che venisse dichiarata l'inefficacia dell'atto di trasferimento di un'autovettura, atto che le avrebbe arrecato un pregiudizio creditorio stante il credito (oltre 300mila euro) da essa vantato nei confronti dell'alientante.
La domanda veniva accolta dal Tribunale e la decisione confermata dal giudice d'appello, nonostante i due eccepissero l'omessa precisa indicazione dei crediti per i quali risultava promossa l'azione, l'insussistenza del presupposto del consilium fraudis in considerazione del modesto valore del veicolo rispetto al presunto credito e il divieto di doppia presunzione utilizzato per ritenere sussistente tale presupposto.
Inefficace il trasferimento al partner della proprietà del veicolo sottoposto a fermo amministrativo
Difese che in parte riemergono nel ricorso in sede di legittimità: in particolare, i due lamentano l'inadeguatezza delle presunzioni poste a sostegno della decisione impugnata, riferite a presunzioni semplici e non legali, come il profilo relativo alla loro convivenza, dalla quale la Corte di merito ha desunto la conoscenza da parte della donna delle vicende patrimoniali anche risalenti del convivente.
I ricorrenti, spiega la Corte, non contestano il primo elemento noto posto a sostegno della decisione e cioè il fatto, da loro ammesso, che erano al tempo dei fatti legati da un rapporto di convivenza di natura sentimentale e neppure l'altro dato oggettivo e cioè la quasi contestualità tra l'atto di vendita e la notifica del fermo amministrativo.
Circostanza da cui deriva l'ulteriore presunzione fondata sulla massima di esperienza secondo cui "in una
coppia legata da vincolo sentimentale di convivenza i soggetti della relazione comunichino reciprocamente circostanze che riguardano la vita in comune".
Il ricorso viene pertanto rigettato e le parti condannate al pagamento delle spese nei confronti della controparte.
Cass., III sez. civ., ord. 23950/2017• Foto: 123rf.com