di Valeria Zeppilli - Il cumulo contributivo con utilizzo dei contributi accreditati presso Cassa forense e le altre Casse dei professionisti è ora più chiaro: dopo aver ricevuto il via libera del Ministero del lavoro, l'Inps ha infatti emanato la circolare numero 140 del 12 ottobre 2017 (qui sotto allegata), così sbloccando le pensioni per tutti i professionisti che hanno chiesto il cumulo gratuito dei contributi versati presso diverse gestioni previdenziali.
Vediamo quali sono gli aspetti salienti chiariti dalla circolare.
Pensione di vecchiaia
Per quanto riguarda la pensione di vecchiaia in cumulo, l'accesso ad essa è concesso ai lavoratori che hanno almeno 66 anni e 7 mesi di età e 20 anni di contribuzione. La decorrenza non potrà essere precedente al 1° febbraio 2017.
Si prevede, inoltre, che il primo importo pensionistico versato ai lavoratori con pensione contributiva non potrà essere inferiore a 1,5 volte l'assegno sociale. Gli stessi lavoratori, in alternativa, possono andare in pensione al raggiungimento dei 70 anni e 7 mesi di età e di almeno 5 anni di contributi.
Pensione anticipata
Anche la pensione anticipata non potrà avere decorrenza precedente al 1° febbraio 2017.
Per essa, però, sono necessari 41 anni e 10 mesi di contributi o 42 anni e 10 mesi di contributi a seconda che il lavoratore interessato sia, rispettivamente, una donna o un uomo.
Pagamento a fasi
Uno dei problemi principali che la circolare va a risolvere è quello della conciliazione delle differenti regole che le varie gestioni possono prevedere in materia di accesso al pensionamento. Non di rado, infatti, le Casse prevedono dei requisiti anagrafici più elevati rispetto a quelli previsti dall'Inps.
A tale proposito, la circolare ha aperto le porte alla possibilità di utilizzare il cumulo per il diritto alla pensione sin da subito, ma con un assegno di importo differenziato in una prima fase in cui è fatto solo il versamento dell'Inps e in una seconda fase (che prende il via una volta raggiunti i requisiti più elevati) in cui si aggiungono le quote di competenza delle Casse previdenziali, oltre che le maggiorazioni sociali e l'integrazione al minimo.
Perequazione e altri benefici
Per quanto riguarda la perequazione automatica, si prevede la stretta connessione con le singole quote, ai cui importi è proporzionata.
Per quanto riguarda gli altri benefici, come la quattordicesima, l'integrazione al minimo e la maggiorazione sociale, nonostante il loro pagamento vada sempre e comunque effettuato dall'Inps a prescindere dal fatto che l'istituto sia interessato o meno dal pagamento di una quota di pensione, l'erogazione è subordinata alla condizione che almeno una delle quote di cui si compone la pensione in regime di cumulo sia a carico delle gestioni che prevedono il beneficio.
Il cumulo per la pensione di inabilità e la pensione ai superstiti
Anche la pensione di inabilità può essere conseguita in regime di cumulo, con concessione ed eventuale quota di maggiorazione convenzionale attribuite tenendo conto della disciplina prevista dalla forma assicurativa presso la quale il lavoratore è iscritto al momento in cui si verifica l'evento invalidante.
Per la pensione ai superstiti in cumulo, invece, i requisiti assicurativi e contributivi ai quali fare riferimento sono quelli previsti dalla gestione presso la quale era iscritto il lavoratore al momento del decesso.
Circolare Inps n. 140 del 12-10-2017• Foto: 123rf.com