Lo ha stabilito la Corte di Cassazione, sesta sezione civile, nell'ordinanza 24054/2017 (qui sotto allegata) rigettando il ricorso di un automobilista multato per superamento dei limiti di velocità.
La vicenda
Il Tribunale, in sede d'appello, aveva ritenuto provata la colpa nella violazione in capo al trasgressore, sebbene lieve in quanto lo scarto tra la velocità dell'autovettura rilevata con l'autovelox era di Km 76,30, mentre il limite previsto era di Km 70, contestato come pari ad 1,3 Km/h, calcolato già tenendo conto della tolleranza di legge di 5 Km/h. Per il giudice di merito, in sostanza, oltre la tolleranza prevista per legge non potevano essere riconosciute altre tolleranze.
L'uomo ricorre per Cassazione, sostenendo che il Tribunale avrebbe errato nel ritenere che lo scarto di velocità sanzionato per quanto minimo fosse percepibile sensorialmente, senza chiarire in base a quali elementi potesse essere precipito un minimo scarto di velocità.
Neppure il giudicante avrebbe tenuto conto del fatto che la migliore prova della carenza di elemento soggettivo circa il superamento del limite, sarebbe stata proprio la misura minima dello scarto di velocità insieme ad altri elementi, come ad esempio il non aver provocato danni alla circolazione.
Multa per eccesso di velocità: margine di tolleranza inderogabile
La doglianza, per gli Ermellini, però va rigettata. Nel caso in esame, infatti, il Tribunale si è limitato ad accertare che il limite massimo di velocità era stato superato di 6,30 Km/h e che tale superamento era senza dubbio percepibile dal conducente e, comunque, non riconducibile ad un gesto involontario, nel premere il pedale dell'acceleratore, potendo il superamento del limite della velocità essere percepito, anche, sensorialmente.
Si tratta, dunque, di una valutazione di merito che, non presentando alcun vizio logico e/o giuridico, non è suscettibile di essere riconsiderata nel giudizio di legittimità.
Ancora, rammenta il collegio, "il superamento del limite di velocità determina (ex art. 3 della legge 689 del 1981), una presunzione di colpa del trasgressore che per se stessa non può essere superata con il ritenere che il superamento di velocità era minimo e, comunque, non aveva provocato danni alla circolazione perché la presunzione di colpa non è dalla legge graduata, anzi, è collegata al superamento della velocità, qualunque esso sia, mentre il mancato danno alla circolazione è dovuto a circostanze non volute o determinate dal trasgressore, quindi, irrilevante ai fini dell'apprezzamento dell'elemento soggettivo". In conclusione, il ricorso è rigettato.
Cass., VI civ., ord. 24054/2017• Foto: 123rf.com