di Lucia Izzo - Il risarcimento danni all'assicurazione può essere richiesto anche dal minore: la domanda risarcitoria del danneggiato all'assicuratore del danneggiante, a mezzo di lettera raccomandata, quale condizione di proponibilità dell'azione risarcitoria contro l'assicuratore integra un atto giuridico in senso stretto e non un atto negoziale.
È quanto precisato dalla Corte di Cassazione, terza sezione civile, nell'ordinanza n. 24077/2017 (qui sotto allegata) che ha fatto applicazione di quanto previsto dall'art. 22, dell'abrogata L. n. 990/69, ratione temporis applicabile.
Nonostante la disciplina sia stata trasfusa nel nuovo codice delle assicurazioni private (in particolare art. 143 e ss.), gli Ermellini si sono espressi sulla possibilità che la richiesta risarcitoria in ambito assicurativo sia avanzata dal minore.
La vicenda
I giudici di merito avevano dichiarato inammissibile sia il ricorso per risarcimento dei danni avanzato dal padre della danneggiata, in qualità di esercente la potestà sulla ragazza, sia quello della figlia, nelle more divenuta maggiorenne, in conseguenza di un incidente stradale che aveva coinvolto la vettura sulla quale la ragazza viaggiava come trasportata.
In Cassazione, padre e figlia sostengono che il giudice di merito "sia incorso in errore nel ritenere la domanda improcedibile per il fatto che la messa in mora per il risarcimento dei danni è stata avanzata dal difensore del ricorrente, in forza del mandato conferitogli dalla minore".
I ricorrenti ritengono, a contrario, che la richiesta su incarico della minore sarebbe stata comunque valida in quanto integrante un atto giuridico in senso stretto, non un atto negoziale, né una proposta transattiva. Dunque l'indicata condizione sarebbe stata soddisfatta nonostante la formulazione della richiesta da parte di un legale in nome e per conto del danneggiato minorenne.
Assicurazione: il minore può chiedere il risarcimento danni
Un motivo che gli Ermellini giudicano fondato: come la stessa Corte di legittimità ha già chiarito in tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, la richiesta di risarcimento del danneggiato all'assicuratore del danneggiante, a mezzo di lettera raccomandata, quale condizione di proponibilità dell'azione risarcitoria contro l'assicuratore medesimo, ai sensi e nei termini di cui all'art. 22 L. n. 990 del 1969, ratione tempors applicabile, integra un atto giuridico in senso stretto, e non già un atto negoziale.
Atto (non negoziale) che, spiega il Collegio, il minore è senz'altro capace di compiere e ricevere trattandosi di "dichiarazioni di scienza, comunicazioni, ecc.." che secondo la dottrina costituiscono il presupposto di determinati effetti giuridici a essi ricollegati principalmente dalla legge (e non direttamente imputabili all'atto di disposizione quale atto di autonomia privata). Dunque, per il relativo compimento, diversamente che per l'atto negoziale, non è richiesta la capacità di agire.
Tuttavia, per la validità degli atti giuridici in senso stretto bisogna far salvo il limite del pregiudizio che può derivare all'incapace di agire o al minore di età che li pongano in essere o li ricevano: ciò in quanto gli effetti di questi atti possono essere favorevoli o sfavorevoli e l'esigenza di ovviarvi giustifica la tutela garantita dallo stato legale di incapacità.
Se, pertanto, sono preclusi al minore gli atti che importino la perdita di un diritto o l'assunzione di obblighi od oneri, del compimento della richiesta risarcitoria il minore deve ritenersi senz'altro capace: infatti, lungi dal conseguire effetti sfavorevoli per l'autore, tale richiesta è volta all'acquisto e alla salvaguardia (determinando l'interruzione della prescrizione) del diritto al risarcimento dei danni da r.c.a..
Lo stesso avviene, come nel caso in esame, se viene conferito mandato a un legale o a un terzo incaricato al relativo compimento: si tratta, conclude il Collegio, di mandato di carattere sostanziale avente a oggetto il compimento di atto giuridico stragiudiziale in nome e per conto del mandante, dal cui compimento non può derivare pregiudizio al mandante minore d'età, non rientrante tra quelli da compiersi necessariamente dal rappresentante legale del medesimo (e a fortiori tra quelli da autorizzarsi dal giudice tutelare ex art. 322 c.c.).
Avendo il giudice d'appello disatteso i suindicati principi, s'impone la cassazione della sentenza: sul caso dovrà pronunciarsi il giudice del rinvio facendo applicazione di quanto stabilito dai giudici della terza sezione civile.
Cass., III sez. civ., ord. n. 24077/2017• Foto: 123rf.com