Avv. Francesca Servadei - Istituto derivante dal processo minorile, la messa alla prova ha trovato sede anche nel giudizio penale ordinario, tanto è vero che il legislatore con riforma del 2014 (legge n. 67 del 28 aprile 2014), ne detta la disciplina nell'introdotto articolo 168-ter del Codice Penale.
La messa alla prova
Trattasi di un procedimento alla luce del quale laddove l'esito sia positivo consente l'estinzione del reato, purchè trattasi di reati per i quali la legge prevede una determinata soglia di punibilità, è inoltre importante affermare che tale istituto può essere chiesto una sola volta dal soggetto e l'eventuale esito negativo determina la interruzione della sospensione del processo e consente il suo naturale percorso (leggi anche: Sospensione del procedimento con messa alla prova: novità introdotta con legge 67/2014).
La vicenda
Questa breve premessa è doverosa per far luce su quanto la III Sezione della Suprema Corte ha statuito con sentenza del 28 agosto 2017 numero 39455 (sotto allegata) con la quale, in materia di abusivismo edilizio ha censurato il ricorso proposto dal Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Palermo, il quale impugnava la sentenza del Tribunale di prima facie, in quanto dichiarando positivamente superata la messa alla prova per il reato di abuso edilizio ometteva di disporre la conseguente demolizione delle opere abusive. In modo particolare il Procuratore Generale sottolineava come l'esito positivo alla messa alla prova non pregiudica l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria prevista dalla legge e quindi il giudice avrebbe dovuto disporre la relativa demolizione essendo la sanzione amministrativa a carattere obbligatorio.
Messa alla prova favorevole: il giudice può omettere di provvedere all'ordine di demolizione
Gli Ermellini di Piazza Cavour hanno evidenziato che la messa alla prova è caratterizzata dal fatto di essere uno strumento di composizione preventiva e pregiudiziale del conflitto penale e quindi scevro da ogni giudizio sulla responsabilità penale del soggetto agente, pertanto la conseguente dichiarazione di estinzione di reato per esito positivo alla messa alla prova
non può essere assolutamente assimilabile ad una sentenza di condanna, la quale invece è presupposto per l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria dell'ordine di demolizione.Inoltre la Suprema Corte ha precisato che tale ordine rappresenta un potere sanzionatorio non residuale o sostitutivo, ma autonomo rispetto a quello dell'autorità amministrativa, sottolineando che l'ordine di demolizione del manufatto abusivo, pur avendo natura di sanzione amministrativa, non può essere applicato in conseguenza della declaratoria di estinzione per esito positivo del procedimento di sospensione con messa alla prova, in quanto tale pronuncia non prevede alcun riconoscimento di responsabilità penale.
È lecito osservare che con tale pronuncia non significa che tutti i reati di abuso edilizio siano omissivi dell'ordine di demolizione, in quanto è opportuno "passare attraverso il filtro dell'istanza ex art. 168 ter del Codice Penale", ciò significa che l'Organo Giudicante prima di concedere la messa alla prova deve effettuare una prognosi dell'eventuale esito positivo della condotta del reo, deve cioè il Giudice valutare se il programma di trattamento proposto sia riabilitativo all'agente ed al tempo stesso abbia un carattere dissuasivo nel senso di persuadere il soggetto agente a commettere un reato e nel caso di specie quello di abuso edilizio ed inoltre è necessario che il Giudice accerti che la messa alla prova sia considerato uno strumento volto alla ricomposizione del torto sociale ed individuale arrecato dal reato.
La Corte segue poi adducendo che nella materia edilizia, la corretta applicazione, da parte del Giudice, della sospensione del processo con messa alla prova passa, doverosamente, per la preventiva verifica della avvenuta effettuazione, da parte dell'imputato, di condotte atte a ripristinare l'assetto urbanistico violato con l'abuso, o mediante la sua piena ed integrale demolizione ovvero mediante la sua riconduzione, ove è possibile, alla legalità attraverso il rilascio di un legittimo titolo abitativo in sanatoria; di modo che tale verifica rende, almeno nella normalità dei casi , implicitamente superata la problematica del potere-dovere del Giudice di ordinare la demolizione anche a seguito di sentenza ex art. 168 ter c.p. , nella misura in cui, secondo il descritto fisiologico decorso delle carenze procedimentali, tale ordine giudiziale non dovrebbe infatti avere più ragion d'essere una volta accertata l'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato; da ciò la S.C. ha statuito che all'esito favorevole della messa alla prova il giudice può omettere di provvedere con l'ordine di demolizione.
AVV. FRANCESCA SERVADEI
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Cassazione, sentenza n. 39455/2017
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