Avv. Stefania Avoni - La Cassazione (con l'ordinanza n. 23740/2017 sotto allegata) coglie l'occasione per chiarire quando è possibile rimborsare le spese anticipate da un condomino per la gestione delle parti comuni di un edificio.
La vicenda
La controversia trae origine dalla richiesta avanzata dalla Cassa di Previdenza Aziendale per il Personale del Monte dei Paschi di Siena di rimborso delle spese anticipate per la conservazione delle parti comuni di un edificio, delle cui utenze sosteneva di essere intestataria.
Il Tribunale, riformando la decisione emessa dal Giudice di Pace, rigettava la domanda avanzata da parte attrice sostenendo che, non solo non fossero state debitamente documentate le dichiarate spese anticipate, ma che non era stato nemmeno provato il carattere dell'urgenza ex art. 1134 c.c.
La Cassa di Previdenza Aziendale per il Personale del Monte dei Paschi di Siena proponeva pertanto ricorso adducendo come il Giudice del merito avesse erroneamente applicato l'art. 1134 c.c., relativo alla disciplina condominiale, in luogo dell'art. 1110 c.c. dettato al contrario in materia di comunione ordinaria. A sostegno della propria tesi difensiva la ricorrente sosteneva che non si fosse ancora formato alcun condominio così che non potesse trovare applicazione la normativa condominiale.
La decisione della Cassazione sul rimborso delle spese anticipate dal condomino
La Corte di legittimità ha preliminarmente ribadito come un condominio si costituisca, non solo in forza della volontà espressa dei singoli partecipanti diretta all'applicazione delle norme dettate in materia condominiale, ma anche attraverso il frazionamento della proprietà
di un edificio, con contestuale trasferimento delle unità immobiliari ad altri soggetti, ad opera dell'originario proprietario. Si verifica in questo caso una costituzione ex facto del condominio con conseguente applicazione della relativa disciplina condominiale.E' quanto accaduto nel caso in esame così che risulta corretto l'iter logico-argomentativo seguito dal Giudice del merito che ha ritenuto dovesse trovare applicazione l'art. 1134 c.c..
Tale disposizione normativa garantisce il rimborso delle spese anticipate dal singolo condomino per la conservazione delle parti comuni dell'edificio condominiale, purché quest'ultimo provi che le stesse, non solo fossero necessarie ad evitare un pregiudizio a sé o ad altri, ma che dovessero essere altresì eseguite tempestivamente e senza ritardo.
La prova del requisito dell'urgenza
E' necessario dimostrare il carattere della necessità e dell'urgenza delle spese anticipate da un condomino per la gestione delle parti comuni, dato non provato nel caso di specie.
La Corte di legittimità ha pertanto rigettato il ricorso promosso dalla Cassa di Previdenza Aziendale per il Personale del Monte dei Paschi di Siena ritenendolo inammissibile.
Cassazione, ordinanza n. 23740/2017