Avv. Paolo Accoti - Nel giudizio tra il condominio ed il singolo condomino nel quale vi sono interessi evidentemente contrapposti, le spese pro quota relative al compenso del difensore nominato dal condominio, non possono gravare anche sul condomino, appunto, in contrasto con lo stesso.
In tal caso, peraltro, difetterebbe anche il conferimento del mandato da parte del singolo condomino, in considerazione del fatto che l'incarico professionale di difesa all'avvocato è stato regolarmente votato in assemblea ma, ovviamente, con l'astensione del condomino parte del giudizio, siccome portatore di un interesse antitetico a quello della compagine condominiale.
Tanto ha confermato il Tribunale di Palermo, III sezione civile, nella sentenza pubblicata in data 13 settembre 2017 (sotto allegata).
La vicenda
Un condomino propone appello avverso la sentenza del giudice di pace che ha rigettato l'opposizione al precetto, dal medesimo proposta, afferente il pagamento di onorari professionali di avvocato.
Riferisce l'appellante che la vicenda trae origine dal giudizio dallo stesso intrapreso nei confronti del condominio, per impugnativa di delibera assembleare, nel quale il condominio è risultato soccombente, con l'annullamento della delibera impugnata e la condanna dello stesso al pagamento delle spese di giudizio.
L'avvocato del condominio, a sua volta, conclusosi il giudizio, chiedeva il pagamento delle proprie competenze professionali e, in difetto, otteneva decreto ingiuntivo nei confronti del medesimo condominio, suo assistito.
A seguito di opposizione da parte del condominio, il decreto ingiuntivo veniva confermato con condanna del condominio al pagamento della somma ingiunta, oltre alle spese legali relative al giudizio di opposizione.
In mancanza di pagamento, l'avvocato intimava atto di precetto nei confronti dei singoli condòmini pro-quota, tra cui l'odierno appellante che, tuttavia, si opponeva, ma senza successo, atteso che il giudice di pace adito rigettava la spiegata opposizione, dando origine al presente giudizio d'appello dinnanzi al Tribunale di Palermo.
Le spese legali non possono gravare sul condomino in contrasto con il condominio
Così riassunta la vicenda, rileva il Tribunale come <<dal verbale dell'assemblea condominiale del 23.2.2012 dove si deliberava di agire in giudizio al fine di opporsi al decreto ingiuntivo emesso in favore del predetto professionista, con l'astensione della odierna appellante che è estranea alla vicenda in quanto parte del giudizio che ha dato origine all'azione>> e che, comunque, la condomina non avrebbe beneficiato dell'attività professionale dell'avvocato nel giudizio in cui la stessa era parte avversa del condominio.
Logica conseguenza di ciò è che <<alcuna pretesa creditoria poteva legittimamente essere azionata dall'avv. nei confronti della condomina, non avendo quest'ultima mai conferito mandato allo stesso ed essendo risultata vittoriosa nel giudizio contro il Condominio di Via I. F. n. 21>>.
Sul punto, richiama la giurisprudenza della Suprema Corte per cui <<in ordine all'esito del giudizio che abbia visto contrapposti il Condominio ed un singolo condomino relativamente alla ripartizione a carico di quest'ultimo "pro-quota" del compenso del difensore nominato in tale processo, che nel caso di specie, le spese gravanti sul Condominio soccombente non possono essere addebitate pro quota sul singolo condomino in contrasto con il Condominio atteso che: "nell'ipotesi di controversia tra condomini, l'unità condominiale viene a scindersi di fronte al particolare oggetto della lite, per dare vita a due gruppi di partecipanti al condominio in contrasto tra di loro, con la conseguenza che il giudice, nel dirimere la controversia deve provvedere anche definitivamente sulle spese del giudizio, determinando secondo i principi di diritto processuale quale delle due parti in contrasto debba sopportare, nulla significando che nel giudizio il gruppo dei condomini, costituenti la maggioranza, sia stato rappresentato dall'amministratore>>.
In realtà, riferisce il Tribunale, sarebbe lo stesso condominio a dover sostenere il costo per le spese legali che, quindi, dovranno essere ripartite tra tutti i condòmini in ragione dei millesimi di proprietà, ad esclusione della condomina appellante che ha dato inizio alla causa contro il condominio.
Pertanto, conclude lo stesso, <<il diritto di credito vantato dall'avvocato è inesistente nei confronti della condomina; invero il suddetto professionista avrebbe dovuto azionare la sua pretesa creditoria soltanto nei confronti, in quota parte, di tutti gli altri condomini, estromettendo la condomina, la quale non ha mai conferito nessun mandato alle liti all'avvocato>>.
La questione relativa alla lite tra condominio e condomino, così come ricordato dalla Corte di Cassazione in un risalente precedente, ribadito tuttavia dalla stessa con la sentenza n. 13885/2014, non attiene, neppure per analogia, alla disciplina del dissenso alle liti, ex art. 1132 Cc, bensì alla particolare situazione giuridica che si viene a creare con la scissione dell'unità condominiale, dalla quale si genereranno due gruppi di partecipanti al condominio in contrasto tra di loro (Cfr.: Cass. n. 801/1970).
Principio condiviso oltre che dalla sentenza oggi in commento, anche dal Tribunale di Bari, secondo il quale <<le spese legali sostenute dal condominio in un giudizio contro un condomino non possono essere ripartite pro quota anche tra il suddetto condomino>> (Sent. 11.04.2006), anche dal Tribunale di Genova, per cui <<in tema di ripartizione delle spese legali in caso di liti tra condomini e condominio si viene a creare una separazione di interessi che comporta anche la ripartizione delle spese tra i due diversi centri di interesse>> (Sent. 5.12.2005).
Tribunale di Palermo, III sez. civ., 13.09.2017
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