di Valeria Zeppilli - Con la sentenza numero 47602/2017 del 17 ottobre (qui sotto allegata), la Corte di cassazione è tornata sulla questione dell'utilizzabilità nel processo della registrazione di un colloquio telefonico, ribadendo che se la registrazione è fatta ad opera di uno dei partecipanti, la stessa è prova documentale di un fatto storicamente avvenuto che può entrare legittimamente nel procedimento a carico di un altro dei partecipanti.
Telefonata registrata: natura di prova documentale
In ogni caso, la natura di prova documentale della predetta registrazione comporta che le sue risultanze vadano valutate come tali, ovverosia accertandone necessariamente la genuinità.
Nel caso di specie, i giudici del merito avevano effettivamente riscontrato, grazie ai Ris, l'attendibilità sul piano tecnico delle conversazioni e, precisando la loro utilizzabilità pur trattandosi di copie alla luce dell'assenza di qualsivoglia preclusione all'uso processuale di copie di documenti, le avevano quindi utilizzate per la loro decisione, trovando poi l'avallo della Corte di cassazione.
Limiti all'utilizzo della registrazione telefonica
La recente pronuncia si pone sulla scia di un orientamento ormai ampiamente consolidato in giurisprudenza, in forza del quale la registrazione telefonica è divenuta ormai una prova indiscutibilmente legittima.
Chiaramente, va sottolineata la sussistenza di alcuni limiti, ricordati recentemente dalla Cassazione con la sentenza numero 5259/2017, che ha precisato che per poter utilizzare come fonte di prova la registrazione su nastro magnetico di una conversazione telefonica è necessario che colui contro il quale la registrazione è prodotta non contesti che la conversazione sia realmente avvenuta né che essa abbia avuto il tenore risultante dal nastro, che non si tratti di conversazione svoltasi tra soggetti estranei alla lite e che almeno una delle parti sia parte in causa.
Sull'ammissibilità dell'utilizzo delle telefonate come prova leggi anche:
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Corte di cassazione testo sentenza numero 47602/2017• Foto: 123rf.com