di Lucia Izzo - Stante l'applicazione del principio di bigenitorialità, deve essere annullata la bocciatura se il padre dello studente, separato dalla madre, non è stato informato dell'andamento scolastico del figlio del quale era stato disposto l'affidamento condiviso a entrambi i genitori.
È quanto stabilito dal TAR Friuli Venezia Giulia nella sentenza n. 312/2017 (qui sotto allegata) pronunciatosi sul ricorso di un padre, quale esercente la responsabilità genitoriale sul proprio figlio.
La vicenda
Il genitore aveva chiesto l'annullamento degli atti per effetto dei quali il ragazzo non era stato ammesso alla classe successiva a causa del situazione scolastica peggiorata nel corso dell'anno a causa della separazione dei genitori, concretizzatasi in "poco impegno, scarso interesse e atteggiamenti poco collaborativi".
Ancora, motivava il provvedimento di cui è chiesto l'annullamento, "nonostante gli interventi degli insegnanti mirati a recuperare la delicata situazione dello studente egli non si è dimostrato disponibile a concretizzare positivamente con risultati adeguati, aggravando la sua posizione con reiterate assenze".
Tuttavia, nonostante dalla documentazione in atti risulti che la scuola fosse ben consapevole delle difficoltà che il giovane aveva incontrato a seguito della difficile separazione dei genitori, sfociata in una situazione fortemente conflittuale tra i coniugi, risulta parimenti comprovato che l'Istituto avesse relazionato circa il rendimento scolastico negativo dell'alunno esclusivamente alla madre, ben sapendo che era stato disposto l'affidamento congiunto del figlio a entrambi i genitori.
Il padre affidatario va informato del rendimento del figlio, bocciatura annullata
Secondo il T.A.R. pertanto, appare evidente che, così facendo, la scuola abbia violato le precise indicazioni contenute nella circolare ministeriale prot. n. 5336/2015, volta a tutelare la bigenitorialità in ambito scolastico.
Per tali ragioni i giudici amministrativi ritengono che il ricorso vada accolto: il comportamento omissivo della scuola ha impedito al padre dello studente, ove tempestivamente informato della situazione scolastica del figlio, di adottare una serie di rimedi atti a intervenire positivamente sul rendimento scolastico del figlio, così come dallo stesso a suo tempo prospettato in una e-mail inviata alla scuola.
Secondo un giudizio prognostico ex ante, se fossero stati tempestivamente attivati tali rimedi, questi avrebbero potuto dare buoni frutti quanto al rendimento scolastico del ragazzo.
Giudizio avvalorato da circostanze come le capacità di recupero dell'alunno, evidenziate dall'andamento altalenante del profitto scolastico, e l'esito più che positivo dell'anno scolastico in precedenza frequentato dall'allievo altrove, ma sotto la guida del padre.
T.A.R. Friuli Venezia Giulia, sent. 312/2017• Foto: 123rf.com