di Lucia Izzo - L'art. 173 del Codice della Strada vieta al conducente di far uso, durante la marcia, di apparecchi radiotelefonici, ad esempio il cellulare, o di usare cuffie sonore, pena una sanzione pecuniaria da 161 fino a 647 euro.
Cellulare alla guida: le eccezioni al divieto
Tuttavia, è la norma stessa a prevedere delle eccezioni al divieto giustificate dalle esigenze dei conducenti di determinati veicoli: esenti dal divieto sono i conducenti dei veicoli delle Forze armate e dei Corpi di cui all'art. 138, comma 11, e di Polizia (a titolo esemplificativo Polizia Municipale e Provinciale, Polizia di Stato, Guardia di Finanza, Polizia Penitenziaria, Vigili del Fuoco, Croce Rossa ecc.).
I veicoli "adibiti" a particolari servizi
Inoltre, sino al 2012 (prima che venisse soppresso l'inciso contenuto nell'art. 173 C.d.S.) anche i conducenti dei veicoli adibiti ai servizi delle strade, delle autostrade e al trasporto di persone in conto di terzi potevano essere esentati dal pagamento della sanzione menzionata.
Nella sua recente ordinanza n. 24919/2017 (qui sotto allegata), la Corte di Cassazione è intervenuta proprio quanto all'onere della prova delle circostanze che possono esentare dall'applicazione della multa.
Il Collegio ha respinto il ricorso di una società, esercente anche l'attività di trasporto di persone per conto di terzi, alla quale, nel 2010, era stata notificata una multa per violazione dell'art. 173 C.d.S. in quanto il conducente di un veicolo della società era stato trovato a fare uso del cellulare alla guida.
In sede di opposizione al verbale di accertamento, tuttavia, la società non era stata in grado di fornire elementi idonei a provare lo svolgimento dell'attività di trasporto persone per conto di terzi al momento dell'infrazione.
Il conducente/proprietario prova l'uso del veicolo per le finalità previste dalla norma
In Cassazione, la società sostiene che, ai fini dell'applicazione della deroga legislativa, occorre fare riferimento esclusivamente al mezzo e non al riscontro in concreto dello svolgimento di tale attività: in sostanza, secondo la ricorrente, sarebbe stato sufficiente, per escludere la violazione, che il veicolo fosse munito delle corrispondenti caratteristiche tecniche, circostanza sussistente nel caso di specie.
Argomentazioni che i giudici di Piazza Cavour ritengono assolutamente prive di fondamento: le eccezioni previste dalla norma al divieto di utilizzo di apparecchi telefonici, spiegano i giudici, sono previste per determinate finalità (sicurezza dello Stato, ordine pubblico, incolumità pubblica e privata), per una presunzione assoluta di utilizzo di tali dispositivi da parte dei conducenti per ragioni di servizio, che il legislatore ha ritenuto evidentemente prevalenti.
Quanto ai veicoli "adibiti" a determinati servizi (come prevedeva la norma ratione temporis applicabile) vi è la volontà di subordinare l'esenzione a un accertamento in concreto dell'utilizzo dei veicolo, non più individuato semplicemente in ragione dell'ente di appartenenza, ma in ragione del suo utilizzo.
Pertanto, spetta al conducente (o al proprietario) dimostrare che il veicolo, al momento del controllo, era utilizzato per una delle finalità previste dalla norma, non essendo sufficienti le mere risultanze documentali, quali le annotazioni sui documenti di circolazione o quelle relative all'oggetto della società proprietaria del mezzo, essendo ben possibile che il conducente di un veicolo formalmente autorizzato al trasporto in conto terzi (nel caso di specie) possa adibirlo a un uso diverso (e nel caso di specie dalla sentenza impugnata risulta che il veicolo era immatricolato oltre che il trasporto in conto terzi, anche per il trasporto in conto proprio e per il noleggio).
Il ricorso va, pertanto, rigettato.
Cass., VI civ., ord. n. 24919/2017• Foto: 123rf.com