Avv. Edoardo Di Mauro - Spesso gli appassionati di sport e quindi di calcio, si confrontano in discussioni quotidiane a sostegno della propria squadra del cuore commentando le notizie attinenti agli eventi sportivi (gare che lasciano sempre dubbi sulle decisioni arbitrali, o illeciti sportivi, etc.). Altri sono più interessati da vicino perché praticano lo sport da atleti o comunque facenti parte del team tecnico o dirigenza in ambito professionale o agonistico.
Vediamo, dunque, cosa stabilisce il Codice di giustizia sportiva della Figc in merito alla legittimazione a proporre ricorsi o reclami.
L'art. 33 del Codice di Giustizia sportiva della Figc
Ex art. 33 (Reclami di parte e ricorsi di Organi federali) sono legittimati a proporre reclamo, nei casi previsti dal codice, le società e i soggetti che abbiano interesse diretto al reclamo stesso.
Nello specifico, recita la norma, "per i reclami in ordine allo svolgimento di gare sono titolari di interesse diretto soltanto le società e i loro tesserati che vi hanno partecipato". Nei casi di illecito sportivo "sono legittimati a proporre reclamo anche i terzi portatori di interessi indiretti, compreso l'interesse in classifica".
Sono altresì legittimati a proporre ricorso:
a) il Presidente federale, anche su segnalazione dei Presidenti delle Leghe e del Presidente delegato del Settore per l'attività giovanile e scolastica;
b) la Procura federale avverso le decisioni relative ai deferimenti dalla stessa disposti.
I reclami e i ricorsi, sottoscritti dalle parti o dai loro procuratori, devono essere motivati e trasmessi, a cura degli interessati, agli Organi competenti con le modalità e nei termini fissati dall'art. 38, a pena di inammissibilità. Le irregolarità formali relative alla sottoscrizione dei reclami e dei ricorsi, nonché alla delega, sono sanabili sino al momento del trattenimento in decisione degli stessi. Le irregolarità procedurali che rendano inammissibile il reclamo non possono essere sanate con i reclami in successiva istanza.
Le parti, inoltre, hanno facoltà di non dare seguito al preannuncio di reclamo o di rinunciarvi prima che si sia proceduto in merito. In ogni caso, la rinuncia o il ritiro del reclamo non ha effetto per i procedimenti di illecito sportivo, per quelli che riguardano la posizione irregolare dei calciatori e per i procedimenti introdotti per iniziativa di Organi federali e operanti nell'ambito federale.
Avv. Edoardo Di Mauro (Siracusa)
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