di Marina Crisafi - Al dipendente che fa straordinari spetta l'indennità di disagio sul Tfr. Così ha statuito la Cassazione, nella recente sentenza n. 22291/2017 (sotto allegata), intervenendo in una vicenda relativa al calcolo del Tfr.
La vicenda
Il caso deciso dalla Corte di Milano riguarda un dipendente di una società di trasporti che aveva agito in giudizio nei confronti del datore di lavoro per veder accertato il proprio diritto all'inclusione nell'accantonamento annuo del Tfr, oltre alle indennità già riconosciute (per straordinario, festività, riposi e congedo), a far data dall'assunzione, anche della c.d. "indennità di disagio" erogata dal datore per compensare, appunto, il disagio derivante al lavoratore dallo svolgimento dello straordinario.
La società ricorreva per cassazione, lamentando la violazione da parte della corte territoriale dell'art. 2112 c.c., deducendo la carenza di legittimazione passiva in virtù del fatto che la stessa era subentrata nel rapporto di lavoro con il dipendente non in forza di cessione di azienda, bensì di un provvedimento amministrativo, per cui alla fattispecie non poteva applicarsi l'art. 2112 c.c. che regola il trasferimento d'azienda.
La società lamentava inoltre che la corte aveva erroneamente e immotivamente considerato doverosa l'incidenza sul calcolo del Tfr dell'indennità di disagio ritenendola, nonostante la sua evidente natura fittizia, "retribuzione", e per tale ragione facendola diventare "una somma corrisposta in dipendenza del rapporto a titolo non occasionale e - rientrante - a pieno titolo tra le voci contemplate in proposito dall'art. 2120 c.c.".
Cassazione: indennità di disagio nel Tfr
Per la Suprema Corte, il ricorso non è fondato. Sul punto dell'applicabilità al caso di specie dell'art. 2112 c.c., la corte, correttamente aderendo all'interpretazione estensiva della norma, l'ha ritenuta applicabile anche ai trasferimenti di azienda a seguito di atto autoritativo della P.A., in conformità peraltro alla giurisprudenza europea.
Quanto all'indennità di disagio, ha ricordato la S.C., che l'art. 2120 c.c. sulla disciplina dl Tfr
prevede che "l'accantonamento includa tutte le somme, compreso l'equivalente delle prestazioni in natura, corrisposte in dipendenza del rapporto di lavoro, a titolo non occasionale e con esclusione di quanto è corrisposto a titolo di rimborso spese, non prevedendo - come invece sostenuto dalla società datrice - che sul Tfr incidano soltanto i compensi continuativi corrispettivi a prestazioni effettivamente fornite". Pertanto, rettamente la corte di merito, ha reputato che l'indennità di disagio dovesse incidere sugli accantonamenti per il Tfr, "poiché tale voce retributiva viene erogata a titolo di corrispettivo per la maggiore gravosità della prestazione di lavoro straordinario, riconosciuta al prestatore d'opera in dipendenza del rapporto di lavoro e non rientrando in alcune delle ipotesi di esclusione degli accantonamenti previste dall'art. 2120 c.c. o dalla contrattazione collettiva".Per approfondimenti, leggi nella sezione guide Il trattamento di fine rapporto
Cassazione, sentenza n. 22291/2017