Per la Cassazione la preventiva concertazione delle spese straordinarie per i figli è disposta per evitare fonti di contenzioso tra le parti

di Lucia Izzo - Se sussiste un'elevata conflittualità tra i genitori, l'estensione dell'obbligo di preventiva concertazione a tutte le spese straordinarie, comprese quelle mediche e scolastiche, è disposta a garanzia di entrambi e al fine di evitare eventuali fonti di contenzioso tra loro.


Lo ha precisato la Corte di Cassazione, prima sezione civile, nell'ordinanza n. 25055/2017 (qui sotto allegata), respingendo il ricorso di una donna, affidataria di tre figli minori, che aveva censurato il provvedimento impugnato nella parte in cui aveva incluso, tra le spese straordinarie da concordare preventivamente, non solo quelle sportive e/o ricreative, ma anche quelle mediche e scolastiche.


Il giudice, secondo la ricorrente, non avrebbe considerato la circostanza che il genitore affidatario non ha l'obbligo di concertare con l'altro l'effettuazione e la determinazione delle spese straordinarie, nei limiti in cui le stesse non implichino decisioni di maggior interesse per i figli.

Genitori litigiosi: giustificata la concertazione preventiva di tutte le spese straordinarie

Una doglianza che gli Ermellini ritengono infondata: trattandosi di provvedimenti a tutela dei figli minori, trova applicazione il principio, costantemente ribadito dalla giurisprudenza di legittimità in tema di separazione e divorzio (ma riferibile anche ai figli di genitori non coniugati), secondo cui i predetti provvedimenti devono ispirarsi al criterio fondamentale rappresentato dall'esclusivo interesse morale e materiale della prole, sicché il giudice non è vincolato dalle richieste avanzate dai genitori o dagli accordi intervenuti tra gli stessi.


Inutile, dunque, per la ricorrente censurare l'imposizione a suo carico dell'obbligo di concordare le spese straordinarie affermando che il carattere straordinario della spesa non implica un obbligo di concertazione preventiva tra i genitori.


In realtà, come affermato dalla giurisprudenza (conclusione ancora valida dopo la sostituzione dell'art. 155 c.c. con l'art. 337-ter c.c.) il principio non ha carattere inderogabile, essendo sempre possibile (come attualmente stabilito dal secondo e terzo comma dell'art. 337-ter) che il giudice determini oltre alla misura anche le modalità con cui il genitore non affidatario deve contribuire al mantenimento dei figli, in modo difforme da quanto previsto in linea di principio dalla legge


Nel caso di specie, precisa la sentenza, l'estensione dell'obbligo di preventiva concertazione a tutte le spese straordinarie, incluse quelle mediche e scolastiche, è stata disposta a garanzia di entrambi i genitori e al fine di evitare eventuali fonti di contenzioso tra le parti, stante l'elevata conflittualità in atto tra le stesse la cui sottolineatura, giustificando la deroga apportata al regime legale, comporta l'infondatezza delle censure sollevata dal ricorrente.


Ragioni che giustificano il rigetto del ricorso avanzato dalla donna.

Cass., I sez. civ., ord. 25055/2017

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