Il caso
La società sportiva Alfa veniva sanzionata dal Giudice Sportivo con l'ammenda di euro 5000,00 poichè durante la gara nel corso del primo tempo un gruppetto di tifosi della Società lanciava all'interno dell'impianto di gioco un fumogeno in prossimità dell'area di rigore; nel corso del secondo tempo gli stessi tifosi lanciavano un fumogeno e bottiglie costringendo l'arbitro a sospendere la gara; inoltre l'arbitro veniva ripetutamente offeso con espressioni ingiuriose.
La società sportiva condannata ha proposto ricorso chiedendo l'applicazione dell'esimente di cui all'articolo 13, comma 2, del C.G.S. chiedendo la riduzione della sanzione.
Cosa prevede questa disposizione?
L'articolo 13, comma 2, recita che: La responsabilità della società per i comportamenti tenuti dai propri sostenitori in violazione dell'articolo 12 è attenuata se la società prova la sussistenza di alcune delle circostanze quali:
a) la società ha adottato ed efficacemente attuato, prima del fatto, modelli di organizzazione e di gestione della società idonei a prevenire comportamenti della specie di quelli verificatisi, avendo impiegato risorse finanziarie ed umane adeguate allo scopo; b) la società ha concretamente cooperato con le forze dell'ordine e le altre autorità competenti per l'adozione di misure atte a prevenire i fatti violenti o discriminatori e per identificare i propri sostenitori responsabili delle violazioni; c) al momento del fatto, la società ha immediatamente agito per rimuovere disegni, scritte, simboli, emblemi o simili, o per far cessare i cori e le altre manifestazioni di violenza o di discriminazione; d) altri sostenitori hanno chiaramente manifestato nel corso della gara stessa, con condotte espressive di correttezza sportiva, la propria dissociazione da tali comportamenti; e) non vi è stata omessa o insufficiente prevenzione e vigilanza da parte della società.
Pertanto la Corte Sportiva d'Appello in accoglimento ha ridotto la sanzione ad euro 3.000,00
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Avv. Edoardo Di Mauro (Siracusa)
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