di Valeria Zeppilli - L'accertamento della responsabilità professionale in caso di condotte omissive è stato oggetto di una recente sentenza della Corte di cassazione, la numero 25112/2017 (qui sotto allegata), con la quale i giudici si sono occupati dell'effettiva applicabilità della regola della preponderanza dell'evidenza o del "più probabile che non".
Tale regola, in particolare, deve ritenersi perfettamente operante in caso di responsabilità professionale per condotta omissiva, nel cui accertamento il giudice può ben ritenere che l'omissione abbia avuto un'efficacia causale diretta nella determinazione del danno quando risulti accertato che non è stata commessa un'attività che, in base alle regole della professione praticata, avrebbe dovuto essere compiuta e che esiste un danno che probabilmente ne è la conseguenza, in assenza di fattori alternativi.
Rilevanza del tipo di condotta omessa
Tuttavia, per la Corte di cassazione è fondamentale tenere ben distinte le ipotesi in cui l'omissione riguardi condotte che, se tenute, avrebbero evitato il danno da quelle in cui l'omissione riguardi condotte che, se tenute, avrebbero prodotto un vantaggio.
Infatti, nel primo caso l'evento dannoso si è effettivamente verificato, mentre nel secondo caso il vantaggio patrimoniale che il danneggiato avrebbe tratto dalla condotta omessa, non essendosi verificato, non può essere empiricamente accertato, cosa che rende quindi necessario un accertamento prognostico.
L'attività degli avvocati
Un esempio, che peraltro è l'oggetto della sentenza in commento, è quello della responsabilità professionale degli avvocati per omessa impugnazione di atti d'imposizione dei tributi, rispetto alla quale non è possibile accertare in via diretta l'esito del giudizio che non è stato intrapreso. In tale ipotesi, per affermare la responsabilità per colpa del professionista bisogna quindi eseguire una valutazione prognostica positiva circa il probabile esito favorevole dell'azione giudiziale.
Ciò in altre parole vuol dire che l'accertamento del nesso causale e i criteri probabilistici che lo connotano vanno estesi anche alle conseguenze dannose che possono essere risarcite, ovverosia al mancato vantaggio che il cliente avrebbe altrimenti conseguito.
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