Aspetti della normativa attinente la configurazione della legittimità nella difesa

di Angelo Casella - Per l'art. 52 c.p. la difesa è legittima "sempre che sia proporzionata all'offesa". La dizione "proporzionata" lascia peraltro ampi margini di discrezionalità, sia per l'agente, sia - successivamente - per il magistrato chiamato a giudicare la fattispecie.

La normativa sulla legittima difesa

Nell'intento di fornire criteri più oggettivi, è intervenuta la legge del 2006, per la quale la difesa è sempre proporzionata quando si usa un'arma "legittimamente detenuta" contro chi ha violato domicilio, negozio o proprietà, per difendere "la propria o l'altrui incolumità" ed anche "i beni propri o altrui". Salvo, però, che non vi sia "desistenza" da parte del violatore.

Le cose, peraltro, non migliorano molto. E' ovvio che se il ladro è in fuga, il concetto stesso di "difesa" viene a cadere (anche se non del tutto, come vedremo), ma, cosa succede se l'arma non è "legittimamente detenuta", oppure viene sottratta allo stesso aggressore?

Il concetto stesso di detenzione legittima, quale discriminante per la proporzionalità della difesa è piuttosto discutibile.

Sul piano, poi, dell'interpretazione letterale ci si trova - per legittimare la difesa - nella necessità di fornire dimostrazione che l'intruso aveva l'effettiva intenzione di aggredire le persone o di impossessarsi dei loro beni.

E' ovvio che un estraneo non entra in un appartamento o in un giardino altrui per fare una passeggiata o per godere della eventuale vista, però, in via di massima, non potremmo escludere che non si tratti di un magliaro troppo intraprendente, di un addetto alla lettura dei contatori, di uno stalker, o di un papà che vuole recuperare l'aeroplanino del figlioletto nel giardino altrui.

Inoltre, l'evidenza dei segnali oggettivi, come l'atteggiamento circospetto e furtivo o rilassato e tranquillo, le modalità dell'intrusione, ecc., nonché le caratteristiche della percezione che di queste può avere il soggetto reagente in quelle condizioni di luce, di orario, di visibilità, ecc., sono apprezzabili sul momento della scena, ma molto difficilmente a posteriori in sede giudiziaria.

Sia l'una che le altre appaiono estremamente variabili perché eminentemente soggettive. Salvo non siano evidenti dati oggettivi significativi come un mazzo di fiori nelle mani dell'intruso, oppure, invece, una pistola o un piede di porco. In ogni caso, sia la percezione che la reazione non sono suscettibili di essere standardizzate dall'ordinamento giuridico.

Il soggetto reagente - in ogni caso - potrebbe essere particolarmente eccitabile ovvero non in grado, per fattori obbiettivi o psicologici, di cogliere rapidamente tutte le evidenze di fatto che emergono dal contesto. Ma non si può fargliene una colpa.

Cambiando approccio, dovremmo tener conto del principio per il quale colui che, con il proprio comportamento, costringendo altri ad un atto che provoca danni a terzi, è di questi responsabile (ad esempio, il conducente di un'auto che, non rispettando il semaforo rosso costringe un altro guidatore ad una manovra di emergenza, a seguito della quale viene investito un pedone, è senz'altro responsabile nei confronti di quest'ultimo).

In questa prospettiva, disponiamo di un elemento di base indiscutibile: chi viola la proprietà altrui compie un atto illegittimo e si carica pertanto di tutte le conseguenze del caso: può trovare un cane che lo sbrana, provocare uno spavento mortale a un vecchietto, oppure incontrare una persona instabile che gli scarica addosso un caricatore di proiettili. Compiendo quel gesto, ne accetta automaticamente le conseguenze e le responsabilità. Non ha pretese da far valere.

Questa imprevedibilità degli sviluppi dell'atto riguarda sia l'agente che il reagente ma, quali che essi siano, per l'uno come per l'altro, sono originati - e qualificati - da un illecito dell'agente.

La "dimensione" della legittima difesa

Calibrare la difesa in funzione della dimensione (vera o percepita) dell'offesa è esercizio più scolastico che pratico. Il dato oggettivo dal quale iniziare la valutazione è costituito dalla certezza che l'atto dell'intrusione è universalmente percepito come particolarmente grave. L'intrusione è avvertita come un gesto aggressivo, di cui non sono neppure "leggibili" gli sviluppi. Come tale, stimola una reazione di salvaguardia, la cui dimensione e le cui modalità sono strettamente dipendenti dal contesto e dal soggetto.

La legge del 2006 consente a chi subisce l'intrusione, l'uso di un'arma, ma non è infrequente che - del caso - lo sparatore venga incolpato di "omicidio volontario", sopratutto se l'intruso risulti colpito alla schiena. Ma il fatto che questi sia colpito alle terga non automaticamente costituisce indice di "desistenza". Occorre infatti ricostruire in concreto il movimento del malfattore per dedurne se girava le spalle per la fuga, oppure per un movimento casuale ovvero se stava rovistando, ovvero, infine, se non si trattava di una predisposizione ad un gesto aggressivo.

In ogni caso, comunque, la reazione di fronte ad un imprevisto intruso è più istintiva che razionale. E' assai poco probabile che si maturi in quegli attimi una decisione di uccidere..

Chi si trova all'improvviso di fronte ad una presenza estranea in casa propria, si sente aggredito e l'impulso dominante in quel momento è di respingere e cancellare la minaccia implicita in tale presenza, non di uccidere. Pertanto più appropriata sembrerebbe eventualmente un'accusa di omicidio preterintenzionale.

Una perizia psicologica, con esame accurato della personalità, costituirebbe comunque un valido supporto ad una valutazione obbiettiva.




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